mercoledì 17 gennaio 2024

CESSIONE FABBRICATI RISTRUTTURATI CON SUPERNBONUS

 



Cessioni di fabbricati che hanno subito interventi “Superbonus”

 A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Sono esclusi gli immobili:

ricevuti per successione,

adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La plusvalenza è determinata come differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto maggiorato dei costi incrementativi. Tuttavia:

se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito della detrazione nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;

se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni dall’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva IRPEF del 26% di cui all’art.1 co,496 L.266/2005.


dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino

 

 

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