Cessioni di fabbricati che hanno subito
interventi “Superbonus”
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i
redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui
quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119
del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della
cessione.
Sono esclusi gli immobili:
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ricevuti per successione,
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adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti
alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la
cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte
di tale periodo.
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La plusvalenza è determinata come differenza
tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto maggiorato dei costi
incrementativi. Tuttavia:
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se gli interventi superbonus sono conclusi
da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle
spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito della detrazione
nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del
credito o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett.
a) e b) del DL 34/2020;
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se gli interventi superbonus sono conclusi
da più di 5 anni, ma entro i 10 anni dall’atto di cessione, si tiene conto
del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110%
e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
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Per gli immobili acquisiti o costruiti, alla
data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
A tali plusvalenze si può applicare
l’imposta sostitutiva IRPEF del 26% di cui all’art.1 co,496 L.266/2005.
dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
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