REGOLAMENTO CONDOMINIALE E SOTTOTETTO
Il sottotetto non può essere trasformato in una mansarda abitabile se il regolamento contrattuale lo vieta e se manca il via libera dell'assemblea. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24125 depositata il 24 ottobre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione dei giudici di primo e di secondo grado di consentire agli acquirenti di un sottotetto, adibito a deposito-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con destinazione abitativa. Secondo i giudici della Suprema Corte “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”. Nella sentenza, la Cassazione ha precisato che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che ne fa in concreto il soggetto che lo impiega. La nozione di “uso”, rilevante dal punto di vista urbanistico, è infatti ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto agli atti autorizzatori e/o pianificatori. Nell'individuare la destinazione d'uso dell'immobile, la Suprema Corte ha ricordato che l'elemento scriminante è rappresentato dalla destinazione catastale, tanto più nel caso in cui le variazioni siano espressamente vietate dal regolamento condominiale contrattuale e cioè di quel regolamento che normalmente viene predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio successivamente divenuto condominio ed espressamente richiamato nei singoli atti di acquisto. Va da sé che in caso di una compravendita immobiliare, comprendente un sottotetto, è sempre opportuno verificare preventivamente anche il regolamento condominiale contrattuale al fine di non garantire all'acquirente variazioni di destinazione d'uso non consentite.
ARGOMENTO CORRELATO
Siamo anche su TWITTER: @Infocentocase
P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.