LE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2017
La Legge di bilancio per l’anno 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017,
contiene importanti novità e conferme per il comparto immobiliare.
Innanzitutto
vengono confermate le proroghe
al 31.12.2017 per le detrazioni potenziate relative agli interventi di
riqualificazione energetica (percentuale del 65%) e di ristrutturazione degli edifici
(percentuale del 50% con un massimale di euro 96.000 per ogni unità).
In
tema di riqualificazione energetica si conferma inoltre che
l’agevolazione spetta anche per:
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l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
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•
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l’acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro.
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Nel
caso in cui l’intervento sia riferito alle parti comuni di edifici condominiali di
cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure a tutte a le unità immobiliari di
cui si compone il condominio, la
detrazione maggiorata del 65%, per un ammontare non superiore ad euro 40.000
per unità immobiliare, spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
La
percentuale di detrazione, riferita agli interventi di riqualificazione
energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, è pari al 70% nel
caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” ed
arriva al 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la
qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo
economico.
La
sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del
70% e 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE
(attestazione della prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26
giugno 2015. Su queste dichiarazioni l’ENEA effettuerà, anche a campione, dei
controlli. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal
beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Per
gli interventi sopra indicati i soggetti beneficiari della detrazione possono
optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi,
-
ovvero ad altri soggetti privati,
con la
facoltà di successiva cessione del credito a soggetti terzi che non siano
istituti di credito od intermediari finanziari. Le modalità di attuazione della
cessione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da
adottare entro il 1° marzo 2017.
Infine, le detrazioni “potenziate” al 70 e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Infine, le detrazioni “potenziate” al 70 e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per
quanto riguarda il rischio sismico la legge di stabilità per il 2017 ha
previsto la possibilità di detrarre le spese, sostenute sino al 31.12.2021,
relative a ridurre il rischio sismico per le abitazioni e gli edifici
produttivi situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Se il
rischio sismico è ridotto di una classe la percentuale di detrazione sarà pari
al 70% della spesa (75% per le opere sulle parti comuni) mentre se il rischio
sismico viene ridotto di due classi la percentuale di detrazione è dell’80%
della spesa (85% per le opere sulle parti comuni).
In
ogni caso, per questa tipologia di interventi, la ripartizione della spesa
avviene in 5 anni al posto che i 10 anni previsti per tutte le altre
fattispecie.
Anche
in questo caso è possibile cedere l’intero credito ai fornitori ed a soggetti
terzi al di fuori degli istituti bancari.
In
riferimento al bonus
mobili, pari al 50% della spesa sostenuta per mobili ed
elettrodomestici a risparmio energetico nei limiti di euro 10.000,00 questo
spetta, a partire dal 1.1.2017, esclusivamente se il beneficiario ha posto in
essere interventi di recupero del patrimonio edilizio successivamente al
1.1.2016.
L’assoggettamento
alle sole imposte fisse (registro ed ipocatastali) è stato esteso ai
trasferimenti, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione
immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura
civile o di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 posti in essere entro il 30.6.2017.
Per
poterne usufruire l’acquirente, che deve acquistarli nell’ambito di una
attività d’impresa, deve trasferirli nei successivi 5 anni (prima tale termine
era ridotto a 2 anni).
Inoltre
gli atti e i provvedimenti emessi a favore di soggetti che non svolgono
attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo
all'acquirente ricorrano le condizioni previste per usufruire delle
agevolazioni prima casa.
Non
rileva, invece, la natura del cedente, che potrà essere un soggetto esercente
attività di impresa o un “privato”.
Sempre
a partire dal 1.1.2017 vengono ripristinate le agevolazioni per i trasferimenti
di proprietà, a qualsiasi titolo, di fondi rustici nei territori montani
finalizzati all’arrotondamento della piccola proprietà contadina. Le
agevolazioni consistono nell’esenzione dall’imposta catastale e
nell’assoggettamento ad imposta di registro ed ipotecaria fisse pari ad € 200
cadauna.
Infine
è stata riproposta la possibilità di affrancare (anche al ribasso) il valore
dei terreni agricoli ed edificabili con il pagamento di un’imposta sostitutiva
pari all’8% dell’intero valore deducendo quanto eventualmente pagato in
occasione delle precedenti rivalutazioni.
I
termini per l’asseveramento della perizia e dell’eventuale pagamento della
prima rata di prezzo sono fissati al 30 giugno 2017.
Stefano
Spina, dottore commercialista in Torino