MODIFICA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER RESIDENTI ALL'ESTERO
L’art.2 del DL 13.6.2023 n.63, integrando la nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR
131/86 (testo unico dell’imposta di registro) ha modificato la disciplina relativa all’agevolazione prima casa
con riferimento agli acquirenti residenti all’estero.
Al riguardo l’Unione Europea
aveva aperto una procedura di infrazione in quanto, con la previgente norma, il
cittadino italiano emigrato all’estero poteva fruire dell’agevolazione senza
eleggere la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
Infatti, la disciplina,
prima dell’attuale modifica, prevedeva, con riferimento ai residenti
all’estero, le seguenti casistiche:
1. |
nel caso in cui il trasferimento sia
avvenuto per motivi di lavoro, che l’immobile fosse ubicato nel comune ove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende |
2. |
nel caso in cui il soggetto sia cittadino
italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa
in un qualunque comune del territorio italiano. |
Con la modifica in oggetto cambiano i requisiti per cui, attualmente,
l’agevolazione spetta solamente in presenza, congiuntamente, delle seguenti
condizioni:
• |
l'acquirente deve essersi trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, |
• |
l’acquirente deve avere risieduto o svolto
la propria attività in Italia per almeno cinque anni, |
• |
l’immobile acquistato deve essere ubicato
nel comune di nascita o in quello in cui l’acquirente aveva la residenza o
svolgeva la propria attività prima del trasferimento. |
Al di fuori dei casi sopra elencati, per il cittadino italiano emigrato
all’estero non risulta più possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di
immobili in Italia.
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