mercoledì 22 novembre 2023

PRIMA CASA PER RESIDENTI ALL'ESTERO

 




MODIFICA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER RESIDENTI ALL'ESTERO


L’art.2 del DL 13.6.2023 n.63, integrando la nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR

131/86 (testo unico dell’imposta di registro) ha modificato la disciplina relativa all’agevolazione prima casa

con riferimento agli acquirenti residenti all’estero.

Al riguardo l’Unione Europea aveva aperto una procedura di infrazione in quanto, con la previgente norma, il cittadino italiano emigrato all’estero poteva fruire dell’agevolazione senza eleggere la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.

Infatti, la disciplina, prima dell’attuale modifica, prevedeva, con riferimento ai residenti all’estero, le seguenti casistiche:

1.

nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per motivi di lavoro, che l’immobile fosse ubicato nel comune ove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende

2.

nel caso in cui il soggetto sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa in un qualunque comune del territorio italiano.

 Con la modifica in oggetto cambiano i requisiti per cui, attualmente, l’agevolazione spetta solamente in presenza, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

l'acquirente deve essersi trasferito all'estero per ragioni di lavoro,

l’acquirente deve avere risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni,

l’immobile acquistato deve essere ubicato nel comune di nascita o in quello in cui l’acquirente aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Al di fuori dei casi sopra elencati, per il cittadino italiano emigrato all’estero non risulta più possibile fruire dell’agevolazione per l’acquisto di immobili in Italia.

La nuova norma è già in vigore e si applica agli atti formati a partire dal 14 giugno 2023. 

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