Locazioni brevi, aumento dell’aliquota al
26% La disciplina delle locazioni brevi è riservata
ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa
previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di
pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura
imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595
della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale dell’attività in caso
di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun
periodo d’imposta. In tal caso non si può applicare la cedolare secca. Dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle
locazioni brevi:
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare
della ritenuta operata dagli intermediari (che resta, quindi, pari al 21% per
tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della
cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata
a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al
31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di
opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione
dell’IRPEF). dott. Stefano Spina Commercialista in Torino |
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