mercoledì 17 gennaio 2024

LOCAZIONI BREVI: AUMENTA L'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA

 



Locazioni brevi, aumento dell’aliquota al 26%

 L’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017 è stata elevata al 26% con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale dell’attività in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta. In tal caso non si può applicare la cedolare secca.

Dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un solo immobile individuato dal contribuente;

si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve degli altri immobili diversi da quello sopra indicato;

non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta operata dagli intermediari (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF).

dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino

 

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