La giurisprudenza si è espressa, in modo univoco, contro la possibilità
da parte del contribuente di rinunciare alle cosiddette “agevolazioni prima
casa” in un momento successivo alla loro richiesta.
Tuttavia, un “Interpello” formulato da un contribuente ha parzialmente modificato
questo orientamento come meglio risulta dalla Risoluzione 105/E del 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha considerato che per usufruire delle
“agevolazioni prima casa” i requisiti necessari sono:
- impossidenza di una
abitazione sita nel medesimo comune dell’immobile che si intende acquistare;
- novità nella fruizione dell’agevolazione;
- residenza nel comune in cui è sito
l’immobile.
Il possesso di tutti e tre i requisiti, in sede di richiesta
dell’agevolazione, perfeziona il rapporto giuridico tributario laddove dette
condizioni risultino effettivamente sussistenti.
A parere della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire
del beneficio “ non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un
successivo atto di acquisto”.
Laddove, però, la dichiarazione resa in atto dal contribuente non
asserisca la possidenza del requisito della residenza nel comune in cui è
ubicato l’immobile, ma si riferisca all’impegno di trasferire la propria residenza entro il termine di
diciotto mesi dalla data dell’atto notarile, non si può ritenere perfezionato
il rapporto giuridico tributario in quanto l’effettivo realizzarsi dello stesso
dipende dal comportamento che il contribuente porrà o non porrà in essere entro il termine dei diciotto mesi.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritiene che: “Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, il cui
verificarsi dipende da un comportamento del contribuente, si ritiene che
laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento
della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter
rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la
dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile".
A tal fine, l’acquirente che non
intenda adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare un’apposita
istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale
revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di voler trasferire la
propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e
richieda la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
Il contribuente sarà quindi chiamato a versare, esclusivamente, la
differenza tra l’imposta dovuta normalmente e l’imposta effettivamente pagata,
maggiorata degli interessi maturati dal momento della registrazione dell’atto
notarile di trasferimento al momento del versamento della maggiore imposta dovuta.
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Giorgio PIZZI