DECRETO CRESCITA: ALCUNE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE
In data 30.4.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 recante “misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Nel premettere che, trattandosi di decreto legge,
l’efficacia delle singole disposizioni, applicabili fin da subito, è
subordinata alla loro conversione in legge nei prossimi 60 giorni, si esaminano
di seguito le disposizioni più rilevanti in campo immobiliare.
Incentivi per la valorizzazione edilizia (art.7)
Ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, effettuati entro il 31.12.2021, che
provvedono entro i 10 anni successivi alla loro demolizione e ricostruzione
anche con variazione di volumetria ove consentito dalle norme urbanistiche,
conformemente alla normativa antisismica e raggiungendo una classe energetica A
o B ed alla loro successiva alienazione, si applicano l’imposta di registro,
ipotecaria e catastale fisse di euro 200,00 cadauna.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per mancata
ricostruzione o/o successiva alienazione nel periodo decennale, si applicano le
imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria con la
maggiorazione del 30% a titolo di sanzione oltre agli interessi di mora a
decorrere dalla data di acquisto.
Sisma bonus (art.8)
Il sisma bonus di cui all’art.16 co.1-septies del DL
4.6.2013 n.63 (bonus del 75%/85% sul prezzo di vendita con il limite di euro
96.000 in caso di acquisto di immobili ricostruiti con norme antisismiche)
originariamente previsto per le ricostruzioni effettuate in zone classificate a
rischio sismico 1 è esteso alle ricostruzioni in zone classificate a rischio
sismico 2 e 3.
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli
interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art.10)
E’ prevista, in luogo dell’utilizzo come detrazione fiscale
o, nei casi previsti, della cessione del credito, la possibilità di usufruire
delle detrazioni per il risparmio energetico e per il “sisma-bonus” optando per un contributo di pari ammontare,
sotto forma di sconto sul corrispettivo, dovuto, anticipato dal fornitore che
ha effettuato gli interventi.
Il fornitore potrà utilizzare tale importo sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare, esclusivamente in compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo.
Le modalità operative saranno stabilite da un apposito
decreto.