L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN ITALIA E IN PIEMONTE DAL 1 OTTOBRE 2015
Il 1 ottobre
2015 entra in vigore la nuova normativa che cambia profondamente l’Attestato di
Prestazione Energetica conosciuto sino ad ora. Si tratta dell’ultimo passo del
cammino iniziato nel 2010 con l’emanazione della Direttiva Europea 2010/31/CE,
recepita dalla Legge nazionale 90 del 3 agosto 2013, alle quali sono seguiti i
Decreti Attuativi del 26 giugno del corrente anno che hanno sancito l’entrata
in vigore del nuovo pacchetto normativo in campo di efficientamento energetico.
NON SOLO NUOVO A.P.E.
La nuova
imminente normativa prevede, in aggiunta alle novità che riguardano l’Attestato
di Prestazione Energetica, anche l’emanazione dei nuovi requisiti minimi delle costruzioni, che detteranno il passo da qui al 2021.Questa nuova normativa prevede due step di miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici: il primo è quello del 1 ottobre, il secondo sarà
messo in atto nel 2021, data a partire dalla quale sarà obbligatoria la
costruzione di Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero gli Edifici
ad Energia Quasi Zero, previsti dalle Direttive Europee.
COSA CAMBIA NEL NUOVO A.P.E.
Il primo
cambiamento che porta con sé il nuovo Attestato di Prestazione Energetica è il
suo essere un documento unico che segue delle linee guida a livello nazionale.
Un passo avanti rispetto alla situazione precedente, frammentata a causa di
tanti documenti figli di recepimenti regionali di una normativa nazionale, che
rendeva difficile confrontare le prestazioni energetiche di edifici siti in
regioni diverse.
Il documento
sarà poi più ricco e completo, non più costituito da due pagine ma da cinque. Le
prime due conterranno informazioni “user friendly” dedicate al cittadino, con
indicazioni qualitative e maggiormente fruibili da un’utenza comune, mentre la
terza e la quarta offriranno approfondimenti per un’utenza più tecnica. La
quinta costituirà invece una sorta di legenda di aiuto alla lettura del
documento.
Di seguito un'analisi delle informazioni contenute nel nuovo
Attestato, in particolar modo incentrata sulle prime due pagine, dedicate al
cittadino, e utili a comprendere la prestazione energetica del fabbricato per
poterla comparare con quella di altri.
Prima Pagina
Riporterà i dati
generali del fabbricato costituiti da destinazione d’uso, oggetto dell’Attestato
e Dati identificativi geografici e catastali.
Per quanto
riguarda la Prestazione Energetica affrontiamo subito il dato di maggior
interesse: la classe energetica. Mentre nella configurazione precedente la
scala era costituita da 8 classi in aggiunta alla NC dove la miglior
prestazione energetica era identificata come A+ mentre la peggiore con la
lettera G, le nuove disposizioni prevedono 10 classi e vedono invariata la
parte bassa, eliminando però la classe NC. Nella parte alta invece la A si
suddivide in quattro sotto classi, dalla A1 fino alla A4.
Ma il
cambiamento più consistente riguarda l’oggetto ed il metodo della nuova
classificazione. Mentre prima infatti si definiva un edificio più o meno
prestazionale in base al fabbisogno di energia complessiva, con il nuovo A.P.E.
viene considerata solo la quota non rinnovabile. Sarà importante evidenziare
questa differenza all’utente che valuta un immobile, soprattutto in caso di
paragone di due fabbricati, alimentati l’uno da fonti fossili (ad esempio una
caldaia a metano), e l’altro da un generatore che sfrutta fonti rinnovabili
(come una pompa di calore o una caldaia a biomassa). Infatti, pur con
caratteristiche di involucro similari, l’immobile alimentato da fonti
rinnovabili sarà favorito dal punto di vista della classificazione; tuttavia
non è detto che tale differenziazione sia direttamente proporzionale alla spesa
da sostenere per il riscaldamento.
Altra modifica
che riguarda l'oggetto della classificazione riguarda i servizi che vengono
valutati: se prima infatti venivano presi in considerazione i fabbisogni per
riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria ora verranno valutati
anche i fabbisogni per ventilazione e per raffrescamento, nei settori non
residenziali verranno poi valutati anche i fabbisogni per illuminazione e per
il trasporto delle persone.
Per quanto
riguarda invece il metodo della classificazione avremo una suddivisione in
classi dettata da un confronto con un
ipotetico medesimo edificio per il quale si sta valutando la prestazione
energetica, ma avente caratteristiche di involucro idonee ai requisiti
richiesti dal 2021 e con una dotazione impiantistica standard; l’Attestato
conosciuto sino ad ora in Piemonte, lo ricordiamo, prevedeva una suddivisione
delle classi dettata da limiti di fabbisogni energetici assoluti. Anche questa
è una modifica importante da tenere presente perché è presumibile che il parco
immobiliare esistente, in particolare quello edificato prima dell'entrata in
vigore della normativa del 2005/2006, si attesterà senza particolari
differenziazioni nella parte bassa della classificazione energetica. Si rimanda
comunque alla messa a regime della nuova normativa per avere i primi risultati
attendibili.
Sarà comunicata,
sempre nella prima pagina, una valutazione sulla prestazione energetica del
fabbricato relativa al comportamento dell'involucro in clima invernale ed
estivo. Questo dato sarà comunicato attraverso delle emoticons che indicheranno una qualità alta, media o bassa del
fabbricato; sarà presente anche una sezione relativa ad un confronto con
edifici similari nuovi ed esistenti sulla base di dati statistici pubblicati
dall'ENEA.
Seconda pagina
Nel primo
riquadro verranno riportati i consumi energetici, suddivisi per fonti
energetiche e informazioni aggiuntive in merito alla prestazione del fabbricato
e alla quantità di emissioni di CO2.
Nel seconda metà
della pagina verranno invece riportate le raccomandazioni. Questa sezione era già presente
nel vecchio Attestato, ma in quello nuovo prende maggiore importanza, andando a
definire la tipologia di ristrutturazione che comporta l'intervento previsto,
il tempo di ritorno e la classe energetica raggiungibile effettuando il singolo
intervento o la complessità degli interventi suggeriti dal tecnico
certificatore.
Terza e
quarta pagina
Nella terza
pagina vengono riportati dati di dettaglio sul fabbricato, alcuni dei quali
necessari alla definizione delle emoticons
presenti nella prima pagina. In tal modo questa parte è così utile ad un occhio
tecnico per capire l'effettiva prestazione dello stesso; e dati di dettaglio
sugli impianti riportanti in particolar modo le efficienze medie delle varie
componenti impiantistiche e gli indici di prestazioni suddivisi per servizio
energetico.
La quarta pagina
contiene invece una sezione dedicata ad informazioni aggiuntive di natura
maggiormente tecnica sulla possibilità di miglioramento della prestazione
energetica del fabbricato e i dati e le dichiarazioni da parte del soggetto
certificatore.
Durata
dell'Attestato: dal punto di vista non tecnico costituisce una delle più
grosse novità. Mentre il vecchio Attestato aveva una durata unica, fissata in
10 anni dal giorno della compilazione dello stesso, la nuova normativa prevede
una durata variabile in base alla regolarità degli impianti tecnici
dell'edificio, in particolare degli impianti termici. Infatti se sono
rispettate tutte le prescrizioni normative è prevista una durata analoga a
quella della situazione precedente (10 anni), mentre in presenza di irregolarità rilevate il documento potrebbe
anche avere una durata di pochi mesi.
Sopralluogo
obbligatorio: le nuove linee guida prevedono esplicitamente almeno
un sopralluogo nell'immobile per il reperimento delle informazioni. E'
importante quindi sottolineare che con la nuova situazione normativa
professionisti che propongono la redazione dell'Attestato senza nemmeno
visionare l'immobile producono una documentazione non a norma e di conseguenza
eventualmente impugnabile e contestabile.
A.P.E. per
intero edificio: in Piemonte le disposizioni normative sulla possibilità di
redigere un Attestato unico per immobili con più unità abitative e dotate di
riscaldamento centralizzato erano contrastanti tra la normativa Regionale e
quella nazionale in particolar modo dopo l'uscita della Legge 90/2013, che
esplicita la possibilità di aggregare più unità abitative solo in determinati e
limitati casi. La normativa piemontese consentiva infatti, nel caso di
fabbricato condominiale, entrambe le possibilità, ovvero la redazione di unico
Attestato come di un Attestato per ognuna delle unità abitative. La situazione
attuale invece, vista la volontà della Regione Piemonte di non legiferare, attuata
dall'abrogazione della Legge Regionale 13/2007, fino ad allora normativa faro
in campo di risparmio energetico, e vista l'adozione delle nuove linee guida
nazionali, prevede la presenza di un Attestato di Prestazione Energetica per
ogni unità abitativa, ad esclusione delle limitate casistiche previste dalla
normativa. Anche in questo caso quindi, se si è di fronte ad un edificio di
nuova costruzione, dotato di un unico documento per l'intero fabbricato
condominiale, si è in possesso di un
documento redatto in modo irregolare.
Format per
annunci immobiliari: le nuove linee guida prevedono che negli annunci
commerciali non riportino più solamente la classe e l'IPE ma un numero maggiore di dati: gli indici di
prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica
globale dell'edificio (sia rinnovabile che non rinnovabile) e la classe
energetica corrispondente. Altra novità è quella che prevede esplicitamente
l'adozione di un format comune per la comunicazione dei dati energetici, ad
esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa.
Si ricorda
infine che l'Attestato di Prestazione Energetica, sia nella situazione
precedente che in quella che vede l'applicazione della nuova normativa, fa
riferimento ad un utilizzo in condizioni standard dell'edificio,
condizioni stabilite dalla normativa, questo per poter rendere confrontabili
edifici diversi. Il consumo energetico effettivo verrà invece stabilito
dall'uso specifico della singola utenza.
arch. Fabio Maina
vicolo dei Macelli n. 2 - 10023 Chieri (TO)