DECRETO RILANCIO
LOCAZIONI E CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili non abitativi, già previsto per determinate categorie e limitatamente
al mese di marzo 2020 dall’art.65 DL 18/2020, con l’art. 28 del Decreto Rilancio
viene esteso ai mesi di aprile e maggio 2020.
Nella nuova versione il credito
d’imposta:
- spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
- si riferisce al canone di locazione, di leasing o di concessione dell’immobile, di tutti gli immobili ad uso non abitativo;
- è pari al 60% del canone mensile, effettivamente pagato nel periodo d’imposta 2020;
- non è collegato all’esercizio di una specifica attività per cui spetta anche per le attività che sono rimaste aperte.
Il credito d’imposta spetta inoltre:
- per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda purchè comprensivi di almeno un immobile non abitativo. In tal caso il credito d’imposta è pari al 30% del canone complessivo;
- per le strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume d’affari del precedente anno;
- agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in riferimento al canone dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel
periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascun mese e per i conduttori
esercenti attività economica il credito spetta a condizione che, nel mese di
riferimento per il quale viene utilizzato ci sia stata una diminuzione di
fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo
stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di
aprile, maggio e giugno.
Il credito non è cumulabile con il credito di cui all’art.65
DL 18/2020.
Le modalità di fruizione del credito, mediante la
presentazione del mod. F24 in compensazione, sono alternativamente:
- utilizzo diretto successivo all’avvenuto pagamento del canone;
- utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, in base all’art. 122 del DL 34/2020, il credito
d’imposta può essere oggetto di cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tuttavia, in caso di
cessione, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere
utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate stabilirà le modalità attuative della cessione.
Infine il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
IRAP.