martedì 21 gennaio 2020

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Riassumiamo qui in breve gli adempimenti richiesti per espletare l’obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Ad oggi le norme obbligano il Datore di Lavoro ad una serie di incombenze, differenti in relazione alla presenza o meno di lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori ed a titolo esemplificativo si espongono di seguito alcuni degli elementi che ne fanno parte:

Documentazione obbligatoria
in caso di presenza lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori

  • ·         Documento di Valutazione dei Rischi e valutazioni accessorie;
  • ·         Corso di formazione generale e specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori dipendenti;
  • ·         Nomina e formazione addetto antincendio;
  • ·         Nomina e formazione addetto primo soccorso;
  • ·         Nomina e formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • ·         Nomina medico competente;
  • ·         Installazione e verifiche semestrali apprestamenti antincendio;
  • ·         Cassetta di primo soccorso;
  • ·         Planimetria di emergenza;
  • ·         Cartellonistica di sicurezza all’interno di tutti gli ambienti di lavoro (riguardante il quadro elettrico, il divieto di fumo, uscite di emergenza, la cassetta di primo soccorso, estintori, ecc.);
  • ·         Certificato di agibilità dei locali di lavoro;
  • ·         Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
  • ·         Invio telematico all’INAIL e all’ARPA della dichiarazione della messa in servizio dell’impianto di messa a terra;
  • ·         verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche con cadenza quinquennale ai sensi del D.P.R. 462/01;
  • ·         Dichiarazione di conformità impianto di riscaldamento;


Documentazione obbligatoria
in caso di non presenza lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori

  • ·         Installazione e verifiche semestrali apprestamenti antincendio;
  • ·         Cassetta di primo soccorso;
  • ·         Planimetria di emergenza;
  • ·         Cartellonistica di sicurezza all’interno di tutti gli ambienti di lavoro (riguardante il quadro elettrico, il divieto di fumo, uscite di emergenza, la cassetta di primo soccorso, estintori, ecc.);
  • ·         Certificato di agibilità dei locali di lavoro;
  • ·         Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
  • ·         Invio telematico all’INAIL e all’ARPA della dichiarazione della messa in servizio dell’impianto di messa a terra;
  • ·         Verifica periodica dei dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche con cadenza quinquennale ai sensi del D.P.R. 462/01;
  • ·         Dichiarazione di conformità impianto di riscaldamento;

 Ricordiamo anche che la regolarizzazione dell’impresa rispetto alla normativa non si limita al solo realizzare quanto sopra ma soprattutto ad una costante opera di manutenzione ed aggiornamento del sistema stesso.
Le competenze in materia di controlli e vigilanza presso le aziende pubbliche e private, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro spettano alle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare ai dipartimenti competenti in materia di prevenzione e protezione (SPRESAL), come definito dall’articolo 13 del D.Lgs 81/08.
La mancanza di quanto sopra descritto, genera sanzioni da parte degli organi di vigilanza, di cui sopra, in fase di visita ispettiva.






giovedì 2 gennaio 2020

GLI IMMOBILI IN ITALIA



GLI IMMOBILI IN ITALIA


E' stata da poco pubblicata la settima edizione del Rapporto "Gli Immobili in Italia" Edizione 2019, redatta dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con il dipartimento Finanze e Sogei.

Ecco alcune informazioni rilevanti contenute nel Report: il 75,2% delle famiglie, tre su quattro, risiede in una casa di proprietà, nel 2016 la superficie media di un’abitazione è pari a 117 mq e il suo valore medio è di circa 162 mila euro (1.385 €/mq). In generale, le abitazioni possedute da persone fisiche hanno un valore complessivo, comprese le relative pertinenze, di 5.526 miliardi di euro, mentre il valore totale del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi.

Quasi il 60% dei 57 milioni di immobili di proprietà di contribuenti in Italia è utilizzato come abitazione principale o pertinenza. In base ai dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi, infatti, circa il 34,2% degli immobili, pari a 19,5 milioni di unità, sono abitazioni principali, a cui si somma un ulteriore 23,3% relativo alle pertinenze (cantine, soffitte, box o posti auto), circa 13,3 milioni di unità. Ipotizzando che a ogni abitazione principale corrisponda un nucleo familiare, risulta che il 75,2% delle famiglie risiede in case di proprietà. Gli immobili dati in locazione sono circa 6 milioni (10%), mentre sono circa 1,2 milioni, poco più del 2% del totale, gli immobili concessi in uso gratuito a familiari o ad altri comproprietari. La distribuzione per aree territoriali vede al Sud il 53,5% del totale delle abitazioni utilizzata come abitazione principale, al Nord e al Centro la quota è più elevata, rispettivamente 56,8% e 58,5 per cento.

Per quanto riguarda il valore dello stock immobiliare in Italia, nel 2016 il valore del patrimonio abitativo ammonta complessivamente a 6.004,4 miliardi, in leggero calo rispetto al 2015 (6.096,9 miliardi) e poco meno del 50% del valore residenziale nazionale è concentrato al Nord, mentre il restante 50% è diviso tra l’area del Centro e quella del Sud e delle Isole. Il patrimonio immobiliare residenziale più consistente è in Lombardia (1.006,2 miliardi) e Lazio (761,8 miliardi).
Rispetto al valore medio, nel 2016, un’abitazione in Italia vale mediamente 162mila euro, con un valore unitario di 1.385 €/mq, in diminuzione dell’1,8% rispetto al 2015. Tra le regioni, in un quadro generale di diminuzione dei valori, fanno eccezione solo la Lombardia, in cui il valore delle case è rimasto stabile, e il Trentino-Alto Adige, unica regione a segnare un aumento del valore medio, +0,8 per cento. La superficie media di un’abitazione in Italia, calcolata come rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali, è circa 117 mq. Le Regioni con abitazioni mediamente più grandi sono l’Umbria, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto dove la superficie media è superiore a 130 mq, mentre quelle più ridotte, sotto 100 mq, sono in Valle d’Aosta e Liguria.

Per quanto riguarda Roma, il valore complessivo delle abitazioni è pari a circa 460 miliardi. La superficie media di un’abitazione ubicata nella capitale è 103 mq, con un valore medio di circa 323mila euro (3.150 €/mq) e oltre i 740mila euro nelle zone centrali più pregiate. Circa il 71% dello stock residenziale è impiegato come abitazione principale, il 14% delle abitazioni è data in locazione, e il 2,5% viene concesso in comodato ai familiari. Superano, invece, la quota del 19% gli immobili dati in locazione a Milano e Napoli, mentre è più bassa la percentuale di case utilizzate come abitazione principale (rispettivamente il 66,1% e il 58,9%). Inoltre, a Milano il valore complessivo delle abitazioni stimato per il 2016 è pari a circa 207,4 miliardi di euro, con una superficie media per abitazione di 88 mq e un valore medio di 261mila euro (2.960 €/mq), mentre a Napoli il valore complessivo delle abitazioni è di circa 104,5 miliardi di euro.






AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA


L’art.7 DL 30.4.2019 n. 34 ha introdotto un’agevolazione fiscale per promuovere la demolizione e la ricostruzione/ristrutturazione di immobili da vendere.

Ambito oggettivo
L’agevolazione si applica ai trasferimenti e permute di:
interi fabbricati,
sia abitativi che strumentali,
posti in essere dal 1.5.2019 al 31.12.2021.

Per trasferimenti si intendono tutte le cessioni di proprietà o diritti reali, nonché la costituzione di diritti reali e la rinuncia pura e semplice agli stessi, nonché i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi. Inoltre, dovrebbero rientrare anche i conferimenti immobiliari in società, la datio in solutum e le transazioni.

La norma non definisce cosa si intenda per “interi fabbricati”, tuttavia si ritiene che si possa fare riferimento alla nozione di “fabbricato cielo-terra” ovvero un immobile od un complesso immobiliare compreso dal suolo fino al tetto senza interruzioni. Rimane dubbia la spettanza dell’agevolazione in caso di acquisti frazionati nel corso del tempo.

L’agevolazione non si può applicare alle cessioni di terreni edificabili in quanto la norma di natura agevolativa, non passibile di interpretazione estensiva, fa riferimento ai soli "trasferimenti di interi fabbricati". Analogamente l’agevolazione non si applica in caso di vendita “pro indistinto” di un capannone agricolo da ricostruire ed un terreno edificabile. In tale fattispecie, per poter accedere all’agevolazione sull’acquisto del capannone, occorrerebbe procedere a due compravendite distinte.

Ambito soggettivo
L’agevolazione spetta, indipendentemente dal venditore, esclusivamente se l’acquirente è un’impresa (società o impresa individuale) di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
In assenza di chiarimenti si ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione esclusivamente i soggetti che, dopo l’acquisto, procederanno alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione secondo quanto richiesto dalla norma e non anche quelli che, astrattamente, svolgono tale attività senza però fare interventi sugli immobili agevolati.
Il cedente può essere sia un soggetto non IVA che un soggetto IVA.
L’agevolazione spetta inoltre se l’acquirente è una cooperativa edilizia che costruisce gli alloggi da assegnare ai propri soci.

Ulteriori condizioni
L’agevolazione spetta a condizione che, nei 10 anni dall’acquisto del fabbricato:
l’acquirente provveda alla demolizione e successiva ricostruzione, anche con variazione volumetrica, oppure, in alternativa, all’effettuazione degli interventi edilizi previsti dall’art.3 co.1 lett.b), c) e d) del DPR 380/2001,
e alla alienazione, anche se suddivisa in più unità, di almeno il 75% del volume del fabbricato ricostruito o ristrutturato.
La costruzione/ristrutturazione deve avvenire conformemente a:
normativa antisismica,
con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
Ai fini della decorrenza del decennio:
il termine iniziale coincide con l’atto di acquisto dell’intero fabbricato per il quale si è chiesta l’agevolazione;
il termine finale è dato dall’atto di trasferimento dell’immobile.

Regime agevolativo
L’agevolazione consiste nell’applicare, all’atto di acquisto dell’immobile da demolire/ristrutturare:
l’imposta di registro fissa pari ad euro 200,00 in luogo di quella ordinaria pari, solitamente, al 9% del valore,
l’imposta ipotecaria fissa pari ad euro 200,00 in luogo alternativamente dell’imposta fissa di euro 50,00 oppure pari al 3% in caso di fabbricati strumentali ceduti da soggetti IVA,
l’imposta catastale fissa pari ad euro 200,00 in luogo alternativamente dell’imposta fissa di euro 50,00 oppure pari al 1% in caso di fabbricati strumentali ceduti da soggetti IVA.
In assenza di chiarimenti ufficiali, l’IVA, eventualmente applicata dal soggetto cedente, dovrebbe essere sempre dovuta non rientrando nell’agevolazione.
La successiva alienazione del fabbricato ricostruito/ristrutturato sconterà invece le imposte in forma ordinaria.

Decadenza
Nel caso in cui, nei dieci anni dall’acquisto, non siano state poste in essere le ulteriori condizioni, sono dovute:
le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria,
la sanzione del 30% sulla differenza di imposta,
gli interessi moratori dalla data dell’acquisto del fabbricato.

Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino