venerdì 4 maggio 2012

OBBLIGO REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE



IL PUNTO

Tra le novità introdotte dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha convertito in legge il DL 16/2012, ovvero il cosiddetto decreto “semplificazioni fiscali”, vi sono anche alcune novità concernenti la registrazione del contratto di locazione.
Viene ampliato, infatti, il campo di applicazione dell’obbligo di utilizzo della registrazione telematica per registrare tali tipi di contratti.
Si ricorda, preliminarmente, che la registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili può avvenire:
- con modalità tradizionali, ovvero recandosi fisicamente, prima, presso la banca, le poste o il concessionario della riscossione, per effettuare il versamento dell’imposta di registro tramite il modello di delega bancaria F23 e, poi, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per presentare il contratto, il modello 69 debitamente compilato e copia del modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro dovuta;
- per via telematica, dopo essersi registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite il sistema Entratel o Fisconline, utilizzando – a seconda dei casi – i diversi software resi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Contratti di locazione”, “SIRIA” e “IRIS”), oppure, senza installare alcun software, direttamente on line, utilizzando – a seconda dei casi – le diverse applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA web” e “IRIS web”.
Se fino all’entrata in vigore della L. 44/2012 erano obbligati ad usare la procedura telematica di registrazione solo i soggetti possessori di almeno 100 unità immobiliari, dall’entrata in vigore di tale norma l’obbligo di utilizzo della procedura telematica di registrazione del contratto di locazione si estende a:
- tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari;
- gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2 della L. 3 febbraio 89 n. 39 (ovvero i soggetti indicati dalla lettera d-bis dell’art. 10 del DPR 131/86).
Per tutti gli altri soggetti, invece, resta la possibilità di scegliere se registrare il contratto di locazione secondo la procedura tradizionale, ovvero se avvalersi della modalità telematica.
La modifica normativa sopra illustrata è stata introdotta dall’art. 8 comma 10-bis del DL 16/2012, come convertito dalla L. 44/2012, che modifica l’art. 5 comma 3 del DPR 5 ottobre 2001 n. 404 e introduce il nuovo comma 3-bis nella medesima norma.
Pertanto, dal 29 aprile 2012, l’utilizzo della registrazione telematica (mediante i software “Contratti di locazione”, “SIRIA” e “IRIS” o le applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA web” e “IRIS web”) è obbligatoria ogni qual volta la registrazione venga effettuata da un soggetto possessore di più di 10 unità immobiliari o da un agente immobiliare.
Si rileva, che, in ogni caso, i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari, obbligati dalla nuova norma alla registrazione telematica, possono operarla sia direttamente, sia avvalendosi di soggetti delegati (purché in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria), sia tramite gli intermediari abilitati.
Inoltre, è opportuno sottolineare che la norma ricollega l’obbligo di registrare telematicamente il contratto al possesso di almeno 10 unità immobiliari da parte dei soggetti obbligati alla registrazione. Atteso, che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 52 del 20 febbraio 2002 , l’obbligo di registrare il contratto di locazione grava su entrambe le parti contraenti, il contratto di locazione deve essere registrato esclusivamente attraverso procedure telematiche soltanto nel caso in cui a richiedere la registrazione provveda il soggetto possessore di almeno 10 unità immobiliari, mentre l’obbligo di utilizzare la procedura telematica non sussiste (ma il ricorso ad essa è comunque possibile, seppur facoltativamente) ove la registrazione venga richiesta dalla controparte, che non sia in possesso di altrettante unità immobiliari.

FONTE: EUTEKNE.INFO

ULTERIORI PRECISAZIONI

Poichè alcuni Uffici del Registro hanno interpretato l'obbligo della registrazione telematica da parte dell'agente immobiliare anche per i contratti preliminari e comunque per tutti gli atti stipulati tra privati, è opportuno riassumere la "catena normativa" che ha reso obbligatoria, per l'agente immobiliare,  la registrazione telematica esclusivamente in presenza di un contratto di locazione a seguito della L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha convertito in legge il DL 16/2012 (decreto “semplificazioni fiscali”) ed entrata in vigore, a seguito di pubblicazione sulla G.U., il 29 aprile 2012.

Il D.P.R. n. 404 del 2001 prevede all'art. 5:
 "Registrazione telematica dei contratti di locazione
1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacita' tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unita' immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.
4. Le modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
".


Dalla lettura si evince chiaramente il riferimento univoco ai soli contratti di locazione.

Successivamente, il Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 ha stabilito all'art 8 comma 10bis : 
" All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "in possesso di almeno cento unita' immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di almeno dieci unita' immobiliari"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:"3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

La lettera d-bis dell'art 10 del D.P.R. n. 131/1986 individua tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione anche gli agenti immobiliari:"d-bis - gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari".


Riassumendo, l'obbligo nato in capo all'agente immobiliare di registrare per via telematica un contratto di locazione è sorto con la Legge 44/2012 che ha apportato due sostanziali modifiche all'art. 5 del DPR 404/2001 dove si fa esclusivamente riferimento alla registrazione telematica dei contratti di locazione.


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