CREDITO D'IMPOSTA
A favore di coloro che vendono l'immobile per il quale, al momento dell'acquisto, hanno usufruito dei benefici fiscali previsti per la "prima casa", la normativa vigente riconosce un credito d'imposta se, entro un anno dalla vendita, acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente la nuova "prima casa". Il credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, il credito non potrà essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Non possono usufruire del credito d'imposta coloro i quali hanno acquistato l'abitazione anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 168/82.
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