sabato 24 ottobre 2015

NOTA TERRITORIALE OMI DEL SECONDO SEMESTRE 2014



L'ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE
TORINO E PROVINCIA


L'Osservatorio del Mercato Immobiliare ha pubblicato la NOTA TERRITORIALE relativa all'andamento del mercato immobiliare residenziale in Torino e Provincia nel secondo semestre del 2014.
La pubblicazione, che si compone di 27 pagine corredate da numerosi grafici e tabelle esplicative, analizza il mercato immobiliare delle abitazione in Torino città e Provincia, quest'ultima suddivisa per Comuni e Macrozone.
La Nota rappresenta un utile strumento che permette agli operatori del settore di interpretare, attraverso i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'andamento del mercato immobiliare residenziale sul proprio territorio.
Come detto, i parametri pubblicati sono quelli del secondo semestre del 2014 e comprendono, nell'ordine:
  • l'andamento del Mercato immobiliare su base regionale
  • il numero delle vendite registrate nel Capoluogo e per singolo Comune della Provincia
  • il rapporto percentuale tra vendite e stock di unità immobiliari esistente
  • la variazione di vendite in percentuale rispetto al primo semestre 2014
L'appuntamento semestrale della Nota Territoriale dell'OMI costituisce un utilissimo strumento di lavoro per gli Agenti immobiliari che vogliono essere sempre aggiornati per informare nel modo più adeguato ed esaustivo la propria clientela.





P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.




venerdì 2 ottobre 2015

LE TENDENZE IMMOBILIARI 2015





LE TENDENZE IMMOBILIARI NEL 2015 SECONDO TECNOBORSA

Tecnoborsa ha pubblicato nel mese di luglio 2015 il risultato della sua ultima indagine congiunturale sull’andamento del mercato immobiliare.
In base ai dati raccolti, il 2015 si è aperto con una ulteriore della tendenza al ribasso dei prezzi delle abitazioni. Il dato congiunturale conferma il quadro di generale ribasso dei prezzi: quello registrato nel I trimestre 2015 è il quattordicesimo calo congiunturale consecutivo e, per la prima volta, è il risultato di una diminuzione dei prezzi delle abitazioni nuove più ampia di quella delle abitazioni esistenti.
Invece, nel campo delle locazioni nel II trimestre del 2015 si registra ancora un lieve aumento dei canoni con un incremento dell’1% del prezzo degli affitti che salgono a una media di 8,5 euro al mese, mentre a livello annuale si registra una variazione positiva pari all’1,6%.
Tecnoborsa ha registrato un’impennata, nel 2015, nella erogazione di nuovi mutui; quelli a tasso variabile rappresentano, nei primi sette mesi del 2015, il 49,4% delle nuove erogazioni complessive ma, nei mesi più recenti, sono in forte incremento i mutui a tasso fisso che hanno superato a luglio 2015 il 60% delle nuove erogazioni - erano meno del 20% dodici mesi prima.
Si conferma pertanto l’andamento positivo che si registra ormai da due anni a questa parte, dopo il crollo del biennio 2011-2012. Anche l’importo medio richiesto rimane ancora contenuto, frutto sia del prezzo delle abitazioni in costante calo sia dell’atteggiamento prudente da parte dei richiedenti; infatti, si è attestato su 122.319 euro, al di sotto dei valori registrati nel corrispondente mese degli anni precedenti e ben distante dal picco del 2010, quando era risultato superiore a 140.000 euro.
La perdurante cautela da parte delle famiglie, nel tentativo di individuare soluzioni che pesino il meno possibile sul reddito disponibile, trova riscontro anche nell’orientamento verso piani di rimborso più lunghi: più di 2 richieste di mutuo su 3 hanno scadenza superiore ai 15 anni.
Dunque, dopo una prolungata fase di difficoltà, coincisa con la crisi economica degli ultimi anni e, soprattutto, con la debolezza e le incertezze che hanno caratterizzato il mercato del lavoro, gli italiani stanno mostrando un rinnovato interesse per il credito richiesto per finanziare l’acquisto della casa e anche per sostenere i consumi.
Tuttavia, a seguito del perdurare della crisi e dei suoi effetti, conclude Tecnoborsa, la rischiosità dei prestiti in Italia è ulteriormente cresciuta e le sofferenze lorde a maggio 2015 sono risultate pari ad oltre 193,7 miliardi.


P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.




martedì 29 settembre 2015

NUOVO A.P.E. DAL PRIMO OTTOBRE 2015


L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN ITALIA E IN PIEMONTE DAL 1 OTTOBRE 2015

Il 1 ottobre 2015 entra in vigore la nuova normativa che cambia profondamente l’Attestato di Prestazione Energetica conosciuto sino ad ora. Si tratta dell’ultimo passo del cammino iniziato nel 2010 con l’emanazione della Direttiva Europea 2010/31/CE, recepita dalla Legge nazionale 90 del 3 agosto 2013, alle quali sono seguiti i Decreti Attuativi del 26 giugno del corrente anno che hanno sancito l’entrata in vigore del nuovo pacchetto normativo in campo di efficientamento  energetico.

NON SOLO NUOVO A.P.E.
La nuova imminente normativa prevede, in aggiunta alle novità che riguardano l’Attestato di Prestazione Energetica, anche l’emanazione dei nuovi requisiti minimi delle costruzioni, che detteranno il passo da qui al 2021.Questa nuova normativa prevede due step di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: il primo è quello del 1 ottobre, il secondo sarà messo in atto nel 2021, data a partire dalla quale sarà obbligatoria la costruzione di Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero gli Edifici ad Energia Quasi Zero, previsti dalle Direttive Europee.

 COSA CAMBIA NEL NUOVO A.P.E.
Il primo cambiamento che porta con sé il nuovo Attestato di Prestazione Energetica è il suo essere un documento unico che segue delle linee guida a livello nazionale. Un passo avanti rispetto alla situazione precedente, frammentata a causa di tanti documenti figli di recepimenti regionali di una normativa nazionale, che rendeva difficile confrontare le prestazioni energetiche di edifici siti in regioni diverse.
Il documento sarà poi più ricco e completo, non più costituito da due pagine ma da cinque. Le prime due conterranno informazioni “user friendly” dedicate al cittadino, con indicazioni qualitative e maggiormente fruibili da un’utenza comune, mentre la terza e la quarta offriranno approfondimenti per un’utenza più tecnica. La quinta costituirà invece una sorta di legenda di aiuto alla lettura del documento.
Di seguito un'analisi delle informazioni contenute nel nuovo Attestato, in particolar modo incentrata sulle prime due pagine, dedicate al cittadino, e utili a comprendere la prestazione energetica del fabbricato per poterla comparare con quella di altri.

Prima Pagina
Riporterà i dati generali del fabbricato costituiti da destinazione d’uso, oggetto dell’Attestato e Dati identificativi geografici e catastali.
Per quanto riguarda la Prestazione Energetica affrontiamo subito il dato di maggior interesse: la classe energetica. Mentre nella configurazione precedente la scala era costituita da 8 classi in aggiunta alla NC dove la miglior prestazione energetica era identificata come A+ mentre la peggiore con la lettera G, le nuove disposizioni prevedono 10 classi e vedono invariata la parte bassa, eliminando però la classe NC. Nella parte alta invece la A si suddivide in quattro sotto classi, dalla A1 fino alla A4.
Ma il cambiamento più consistente riguarda l’oggetto ed il metodo della nuova classificazione. Mentre prima infatti si definiva un edificio più o meno prestazionale in base al fabbisogno di energia complessiva, con il nuovo A.P.E. viene considerata solo la quota non rinnovabile. Sarà importante evidenziare questa differenza all’utente che valuta un immobile, soprattutto in caso di paragone di due fabbricati, alimentati l’uno da fonti fossili (ad esempio una caldaia a metano), e l’altro da un generatore che sfrutta fonti rinnovabili (come una pompa di calore o una caldaia a biomassa). Infatti, pur con caratteristiche di involucro similari, l’immobile alimentato da fonti rinnovabili sarà favorito dal punto di vista della classificazione; tuttavia non è detto che tale differenziazione sia direttamente proporzionale alla spesa da sostenere per il riscaldamento.
Altra modifica che riguarda l'oggetto della classificazione riguarda i servizi che vengono valutati: se prima infatti venivano presi in considerazione i fabbisogni per riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria ora verranno valutati anche i fabbisogni per ventilazione e per raffrescamento, nei settori non residenziali verranno poi valutati anche i fabbisogni per illuminazione e per il trasporto delle persone.
Per quanto riguarda invece il metodo della classificazione avremo una suddivisione in classi  dettata da un confronto con un ipotetico medesimo edificio per il quale si sta valutando la prestazione energetica, ma avente caratteristiche di involucro idonee ai requisiti richiesti dal 2021 e con una dotazione impiantistica standard; l’Attestato conosciuto sino ad ora in Piemonte, lo ricordiamo, prevedeva una suddivisione delle classi dettata da limiti di fabbisogni energetici assoluti. Anche questa è una modifica importante da tenere presente perché è presumibile che il parco immobiliare esistente, in particolare quello edificato prima dell'entrata in vigore della normativa del 2005/2006, si attesterà senza particolari differenziazioni nella parte bassa della classificazione energetica. Si rimanda comunque alla messa a regime della nuova normativa per avere i primi risultati attendibili.
Sarà comunicata, sempre nella prima pagina, una valutazione sulla prestazione energetica del fabbricato relativa al comportamento dell'involucro in clima invernale ed estivo. Questo dato sarà comunicato attraverso delle emoticons che indicheranno una qualità alta, media o bassa del fabbricato; sarà presente anche una sezione relativa ad un confronto con edifici similari nuovi ed esistenti sulla base di dati statistici pubblicati dall'ENEA.

Seconda pagina
Nel primo riquadro verranno riportati i consumi energetici, suddivisi per fonti energetiche e informazioni aggiuntive in merito alla prestazione del fabbricato e alla quantità di emissioni di CO2.
Nel seconda metà della pagina verranno invece riportate le raccomandazioni.                 Questa sezione era già presente nel vecchio Attestato, ma in quello nuovo prende maggiore importanza, andando a definire la tipologia di ristrutturazione che comporta l'intervento previsto, il tempo di ritorno e la classe energetica raggiungibile effettuando il singolo intervento o la complessità degli interventi suggeriti dal tecnico certificatore.

Terza e quarta pagina
Nella terza pagina vengono riportati dati di dettaglio sul fabbricato, alcuni dei quali necessari alla definizione delle emoticons presenti nella prima pagina. In tal modo questa parte è così utile ad un occhio tecnico per capire l'effettiva prestazione dello stesso; e dati di dettaglio sugli impianti riportanti in particolar modo le efficienze medie delle varie componenti impiantistiche e gli indici di prestazioni suddivisi per servizio energetico.
La quarta pagina contiene invece una sezione dedicata ad informazioni aggiuntive di natura maggiormente tecnica sulla possibilità di miglioramento della prestazione energetica del fabbricato e i dati e le dichiarazioni da parte del soggetto certificatore.

Altre novità
Durata dell'Attestato: dal punto di vista non tecnico costituisce una delle più grosse novità. Mentre il vecchio Attestato aveva una durata unica, fissata in 10 anni dal giorno della compilazione dello stesso, la nuova normativa prevede una durata variabile in base alla regolarità degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare degli impianti termici. Infatti se sono rispettate tutte le prescrizioni normative è prevista una durata analoga a quella della situazione precedente (10 anni), mentre in presenza di  irregolarità rilevate il documento potrebbe anche avere una durata di pochi mesi.
Sopralluogo obbligatorio: le nuove linee guida prevedono esplicitamente almeno un sopralluogo nell'immobile per il reperimento delle informazioni. E' importante quindi sottolineare che con la nuova situazione normativa professionisti che propongono la redazione dell'Attestato senza nemmeno visionare l'immobile producono una documentazione non a norma e di conseguenza eventualmente impugnabile e contestabile.
A.P.E. per intero edificio: in Piemonte le disposizioni normative sulla possibilità di redigere un Attestato unico per immobili con più unità abitative e dotate di riscaldamento centralizzato erano contrastanti tra la normativa Regionale e quella nazionale in particolar modo dopo l'uscita della Legge 90/2013, che esplicita la possibilità di aggregare più unità abitative solo in determinati e limitati casi. La normativa piemontese consentiva infatti, nel caso di fabbricato condominiale, entrambe le possibilità, ovvero la redazione di unico Attestato come di un Attestato per ognuna delle unità abitative. La situazione attuale invece, vista la volontà della Regione Piemonte di non legiferare, attuata dall'abrogazione della Legge Regionale 13/2007, fino ad allora normativa faro in campo di risparmio energetico, e vista l'adozione delle nuove linee guida nazionali, prevede la presenza di un Attestato di Prestazione Energetica per ogni unità abitativa, ad esclusione delle limitate casistiche previste dalla normativa. Anche in questo caso quindi, se si è di fronte ad un edificio di nuova costruzione, dotato di un unico documento per l'intero fabbricato condominiale,  si è in possesso di un documento redatto in modo irregolare.
Format per annunci immobiliari: le nuove linee guida prevedono che negli annunci commerciali non riportino più solamente la classe e l'IPE ma un  numero maggiore di dati: gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (sia rinnovabile che non rinnovabile) e la classe energetica corrispondente. Altra novità è quella che prevede esplicitamente l'adozione di un format comune per la comunicazione dei dati energetici, ad esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa.
Si ricorda infine che l'Attestato di Prestazione Energetica, sia nella situazione precedente che in quella che vede l'applicazione della nuova normativa, fa riferimento ad un utilizzo in condizioni standard dell'edificio, condizioni stabilite dalla normativa, questo per poter rendere confrontabili edifici diversi. Il consumo energetico effettivo verrà invece stabilito dall'uso specifico della singola utenza.


arch. Fabio Maina
vicolo dei Macelli n. 2 - 10023 Chieri (TO)
fm.architetto@gmail.com -- www.fabiomaina-architetto.com


DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 26/06/2015

DELIBERA REGIONE PIEMONTE SETTEMBRE 2015







sabato 23 maggio 2015

NEWS: RAPPORTO IMMOBILIARE RESIDENZIALE 2015


NEWS: IL RAPPORTO IMMOBILIARE RESIDENZIALE DELL'OMI 2015

L'Agenzia delle Entrate (OMI), in collaborazione con l'Ufficio Analisi Economiche dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), ha recentemente pubblicato il Rapporto Immobiliare 2015 del settore residenziale in Italia.
Finalmente, dal 2007, lo studio ci consegna un segno positivo riferito al numero delle vendite di abitazioni in Italia.
Il segnale positivo deve però essere interpretato con cautela, in quanto si deve anche tenere conto degli effetti fiscali della modifica dell’imposta di registro, intervenuta dall’1 gennaio del 2014, che ha portato a rogitare acquisti, di fatto compiuti sul finire del 2013, nei primi mesi del 2014.
Le compravendite di immobili a destinazione abitativa nel 2014 sono state 421.000, valore, seppure in aumento rispetto al 2013, ancora inferiore ai numeri espressi dal mercato immobiliare degli anni ‘80.
L’andamento e la distribuzione dei volumi di scambio per macroaree geografiche, ha evidenziato una ripresa più accentuata nell’area del Centro (+6,5%), seguita dall’area del Nord-Est (+5%) e del Nord-Ovest (+3,4%), dove si concentra, in termini assoluti, la quota più elevata delle transazioni. Ancora contenuti, invece, i rialzi registrati nelle aree del Sud (+0,8%) e nelle Isole (+0,2%).
La superficie media dell’unità abitativa acquistata è stata pari a 105,2 mq. (in crescita del 5%), mentre il fatturato del settore mette a segno un incremento di circa 5 miliardi di euro, passando dai 67,5 miliardi del 2013 ai 72,1 miliardi registrati nel 2014.
Tra i capoluoghi, le migliori performance si registrano a Bologna (+18,5%), Genova (+15%), Roma (+13,9%) e Firenze (+13,3%), seguite da Torino (+5,4%), Milano (+5%) e Palermo (+4%); mantiene il segno negativo, tra le grandi città, Napoli, con il 3,7% di compravendite in meno rispetto al 2013. 
Altro dato positivo giunge dai mutui; le abitazioni acquistate tramite mutuo ipotecario sono state 161.842 (+12,7% su base annua), con il maggior numero di compravendite registrate al Nord-Ovest (36%) e al Centro (22,5%). Il capitale complessivo erogato mostra un incremento del 10%, toccando quota 19,3 miliardi di euro, anche se cala leggermente il capitale unitario, che passa dai 122.000 euro del 2013 ai 119.000 euro del 2014.



Il rapporto OMI/ABI prende in considerazione anche il cosiddetto “Indice di Affordability” che sintetizza l’analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilità per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l’andamento. Nel 2014 l’indice continua nel suo trend in crescita: in quest’ultimo anno la dinamica positiva è principalmente dovuta ad una forte riduzione del costo dei mutui, mentre continua ad essere positivo anche il contributo dovuto al miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile.


Infine, va sottolineato come le positività, registrate per l’indice di accessibilità, trovano riscontro anche nella ripresa del mercato dei mutui; infatti nei primi tre mesi del 2015 le nuove erogazioni hanno registrato un incremento superiore al 50% rispetto allo stesso periodo del 2014.





P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.










martedì 19 maggio 2015

PRIMA CASA: PER IL BENEFICIO VALE ANCHE IL RIACQUISTO A TITOLO GRATUITO


RIACQUISTO PRIMA CASA: VALE ANCHE A TITOLO GRATUITO

In tema di agevolazione “prima casa”, la Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede che, in caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di un immobile acquistato con i benefici fiscali entro i 5 anni dalla data dell’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una sovrattassa del 30% sulle stesse imposte.
La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, acquistato con i benefici fiscali, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria “abitazione principale”. 
In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito e la perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Sulla questione, è intervenuta la Suprema Corte e, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “…il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986…espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che nel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr. anche Cassazione. Sentenza 5689/2014).
Emerge dunque che, secondo la Cassazione, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile (entro un anno dall’alienazione) è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ha recepito l’indirizzo della Suprema Corte chiarendo che, in caso di cessione entro i cinque anni dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione.
La nuova risoluzione, ribadisce comunque la necessità, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito a “dimora abituale” del contribuente, in linea con i chiarimenti forniti con le Risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.


ARTICOLI UTILI




P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.




sabato 16 maggio 2015

NOTA TERRITORIALE OMI PRIMO SEMESTRE 2014


L'ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE
IN TORINO E PROVINCIA


Il 28 novembre 2014 l'Osservatorio del Mercato Immobiliare ha pubblicato la NOTA TERRITORIALE relativa all'andamento del mercato immobiliare residenziale in Torino e Provincia nel primo semestre del 2014.
La pubblicazione, che si compone di 19 pagine corredate da numerosi grafici e tabelle esplicative, analizza il mercato immobiliare delle abitazione in Torino città e Provincia, quest'ultima suddivisa per Comuni e Macrozone.
La Nota rappresenta un utile strumento che permette agli operatori del settore di interpretare, attraverso i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'andamento del mercato immobiliare residenziale sul proprio territorio.
I parametri pubblicati sono quelli del primo semestre del 2014 e comprendono, nell'ordine:
  • il numero delle vendite registrate nel Capoluogo e per singolo Comune della Provincia
  • il rapporto percentuale tra vendite e stock di unità immobiliari esistente
  • la variazione di vendite in percentuale rispetto al primo semestre 2013
  • una breve comparazione con le altre Province del Piemonte
L'appuntamento semestrale della Nota Territoriale dell'OMI costituisce un utilissimo strumento di lavoro per gli Agenti immobiliari che vogliono essere sempre aggiornati per informare nel modo più adeguato ed esaustivo la propria clientela.






P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.





domenica 12 aprile 2015

DEFINIZIONE "PRIMA CASA" AI FINI IVA



CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE CORRETTA DI "PRIMA CASA" AI FINI IVA

L’art. 33 del decreto legislativo n. 175/2014 ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti imponibili ad IVA che abbiano ad oggetto detti immobili). 
In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione (al numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972), l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: - cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile; - cat. A/8 - abitazioni in ville; - cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. 
L’applicazione dell’agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”. 
L’art. 33 del decreto allinea di fatto la nozione di “prima casa” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolativa in materia di imposta di registro (aliquota nella misura del 2 per cento per i trasferimenti delle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9). 
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore, oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 
Qualora in sede di stipula di contratto preliminare di vendita sia stata effettuata la classificazione dell’abitazione come immobile “di lusso” ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, con la conseguente applicazione dell’imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con un’aliquota superiore all’aliquota del 4 per cento, è possibile, ove ne ricorrano i presupposti, rettificare le relative fatture mediante variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di applicare l’aliquota IVA del 4 per cento sull’intero corrispettivo dovuto.




 P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.