martedì 19 maggio 2015

PRIMA CASA: PER IL BENEFICIO VALE ANCHE IL RIACQUISTO A TITOLO GRATUITO


RIACQUISTO PRIMA CASA: VALE ANCHE A TITOLO GRATUITO

In tema di agevolazione “prima casa”, la Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede che, in caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di un immobile acquistato con i benefici fiscali entro i 5 anni dalla data dell’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una sovrattassa del 30% sulle stesse imposte.
La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, acquistato con i benefici fiscali, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria “abitazione principale”. 
In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito e la perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Sulla questione, è intervenuta la Suprema Corte e, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “…il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986…espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che nel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr. anche Cassazione. Sentenza 5689/2014).
Emerge dunque che, secondo la Cassazione, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile (entro un anno dall’alienazione) è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ha recepito l’indirizzo della Suprema Corte chiarendo che, in caso di cessione entro i cinque anni dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione.
La nuova risoluzione, ribadisce comunque la necessità, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito a “dimora abituale” del contribuente, in linea con i chiarimenti forniti con le Risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.


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