sabato 11 maggio 2024

CEDOLARE SECCA E INQUILINO NON PERSONA FISICA

 


CEDOLARE SECCA E INQUILINO NON PERSONA FISICA


La “cedolare secca”, di cui all’art 3 del DLgs 14.3.2011 n.23, è un regime opzionale di tassazione del reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva sul canone contrattuale.

 Ai fini della verifica dei requisiti per poter fruire del regime della cedolare secca, fermo restando l’obbligo della locazione ad “uso abitativo”, la norma non prevede alcuna verifica in capo al conduttore che potrebbe pertanto essere sia un soggetto privato che commerciale.

Pertanto, oltre alla fattispecie più frequente ove sia il locatore che il conduttore sono persone fisiche, si potrebbero configurare le seguenti ipotesi:

             conduttore ente pubblico o privato che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità,

             conduttore soggetto commerciale che destini l’immobile, evidenziandolo nel contratto,  ad abitazione del proprio personale.

Mentre sul primo punto il pensiero della prassi e della giurisprudenza è univoco, l’Agenzia delle Entrate è sempre stata contraria a concedere l’opzione della “cedolare secca” ove, pur essendo verificata la destinazione ad uso abitativo dell’immobile, il conduttore fosse un soggetto commerciale.

Infatti, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n.26 (§ 1.2) occorre, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, verificare anche l'attività esercitata dal locatario per cui “esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.” 

Sul punto la giurisprudenza di merito è espressa in modo altalenante con una prevalenza di decisioni favorevoli alla applicazione della cedolare secca anche ove il conduttore fosse un soggetto commerciale (C.T. Prov. Reggio Emilia n. 470/3/14, C.T. Reg. Lazio n. 1723/10/22, C.T.G. II Veneto n. 53/5/23) anche se non sono mancate quelle contrarie (C.T.G. II Lazio n. 1223/14/23; C.T. Reg. Toscana n. 590/6/22; C.T. II Trentino Alto Adige n. 9/1/22).

 La sentenza della Corte di Cassazione n. 12395 del 7.5.2024 fornisce la prima interpretazione di legittimità sull’argomento cassando il pensiero dell’Agenzia delle Entrate. Infatti la Suprema Corte afferma che il “locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale”, in quanto l’esclusione prevista dall’art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa arti e professioni”.

Infatti, poiché la possibilità di esercitare l’opzione spetta esclusivamente al locatore “senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta” la verifica del mancato esercizio di attività d’impresa deve avvenire solo in capo al primo soggetto “mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione” alla sua attività commerciale o professionale.

A nulla rileva il fatto che l’imposta sostitutiva generi vantaggi (esclusione dal pagamento dell’imposta di registro) anche in capo a quest’ultimo.

Peraltro la stessa ratio della legge, volta anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, non esclude che tale esigenza sorga anche nell’esercizio “delle attività imprenditoriali, arti e professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali”.

 Dal punto di vista operativo si ritiene che, fino a quando l’Agenzia delle Entrate non fornirà, tramite un nuovo documento di prassi, le indicazioni in merito alla possibilità di registrare in “cedolare secca” anche questa tipologia di contratti, gli Uffici territoriali rifiuteranno tali registrazioni per cui i contribuenti dovranno presentare ricorso (motivato dalla sentenza della Cassazione) contro il silenzio rifiuto.

 

Dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino


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