sabato 26 gennaio 2013

IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PRIVI DI RENDITA CATASTALE DEFINITIVA


IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PRIVI DI RENDITA CATASTALE DEFINITIVA


In caso di trasferimento di un immobile, dichiarato ma non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita definitiva, l'interessato può rilasciare dichiarazione nell'atto di trasferimento (o nella dichiarazione di successione), di volersi avvalere di quanto disposto dall'art. 12 del D.L. n. 70/1988 così come convertito, con modificazioni, nella Legge n. 154/1988.
Il richiamo alla suddetta norma consente al contribuente, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rilevasse che la rendita catastale proposta in atto (ai fini del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) fosse inferiore a quella calcolata dai suoi uffici, di versare, ove richiesto, solo la differenza d'imposta (oltre agli interessi dalla data di registrazione dell'atto) senza l'applicazione della sanzione.
Per usufruire dell'applicazione dell'art. 12 L. n. 154/88, oltre a dichiarare espressamente in atto di volersi avvalere di questa disposizione di legge, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 323/1996, l'interessato doveva inoltre:
  • presentare al competente ufficio dell'Agenzia del Territorio la domanda di voltura con allegata l'istanza di attribuzione della rendita catastale;
  • depositare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico (o di registrazione del contratto preliminare ovvero di presentazione della dichiarazione di successione), presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.
Il D.L. n. 323/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 425/1996, ha semplificato la procedura consentendo all'interessato di avvalersi della "rendita proposta", elaborata tramite il software denominato DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati), abolendo così gli adempimenti, sopra riportati, a carico sia dei soggetti interessati, sia degli uffici finanziari.
La normativa del 1996 investe anche quegli immobili che, pur essendo stati dichiarati in data antecedente all'attivazione della procedura obbligatoria DOCFA, vengono successivamente ripresentati, in applicazione all'art. 4 del D.M. n. 701 del 19/04/94, utilizzando il suddetto programma.
Restano invece esclusi da questa disciplina gli immobili in corso di definizione (categoria fittizia F/4) o in corso di costruzione (categoria fittizia F/3), per i quali l'imposta viene calcolata sul prezzo pagato (per un approfondimento sulle categorie F/3 ed F/4 clicca QUI).
Con particolare riguardo ai termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate può procedere alla riscossione della maggiore imposta, tramite un avviso di liquidazione, la Circolare n. 25/E del 2009, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per richiedere il pagamento delle imposte sia di tre anni, oltre il quale l'AE non potrà più richiedere il pagamento delle imposte.
Per determinare la decorrenza del termine triennale, la giurisprudenza non ha fornito una risposta univoca. 
Tuttavia, l'AE si è espressa invitando i suoi uffici competenti a richiedere le somme dovute entro il termine di tre anni dalla data di registrazione dell'atto, facendo proprio l'orientamento più recente della Suprema Corte che individua il dies a quo “dalla richiesta di registrazione, ovvero dal momento successivo in cui per effetto della richiesta di attribuzione della rendita catastale il contribuente abbia ottemperato all’onere posto a suo carico per consentire l’attività di liquidazione” (Cass. sentenze nn. 13856/2004 e 6515/2009).
Va infine ricordato che il Catasto ha dieci mesi di tempo per inviare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale modifica della rendita, trascorso il quale la rendita proposta si intende per accettata.



LE SENTENZE

In tema di imposta sulle successioni e/o sulle donazioni, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, abbia manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica in relazione ad immobili non ancora iscritti in catasto, il termine di 10 mesi dalla richiesta, entro il quale l'Ufficio tecnico erariale (UTE, oggi Agenzia del territorio) deve provvedere alla trasmissione del certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita, non ha carattere perentorio ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la decadenza dell'Ufficio dal potere di determinare la rendita, senza che ciò esponga a conseguenze deteriori il contribuente, nei cui confronti, comunque, il potere di rettifica non può essere esercitato se non nei termini di decadenza indicati dal comma 3 dell'art. 27 del medesimo d.lgs., e cioè entro due anni dal pagamento dell'imposta. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 18/10/2005)
Cass. civ., Sez. V, 30/06/2010, n. 15542
__________
In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita catastale non dev'essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre contestarlo nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, evocando in giudizio non già l'Agenzia delle Entrate, ma l'Ufficio Tecnico Erariale, al quale spetta la legittimazione passiva in ordine alla controversia riguardante l'atto di classamento. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 27 Giugno 2002) 
Cass. civ., Sez. V, 17/03/2008, n. 7107
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I termini di decadenza per il recupero della maggiore imposta conseguente alla attribuzione della rendita catastale per il trasferimento di immobili per i quali è stata richiesta l'applicazione dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154, sono di tre anni dalla data di registrazione dell'atto con esclusione dello spazio temporale di dieci mesi concesso dal legislatore al competente ufficio pubblico per l'attribuzione della rendita catastale.
Cass. civ., Sez. V, 16/02/2005, n. 3089
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In tema di imposta di registro, qualora l'acquirente di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere della valutazione automatica, avanzando contestuale richiesta per l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154 del 1988 ed il valore dichiarato risulti, dopo l'attribuzione di questa, inferiore a quello determinabile in base alla nuova rendita secondo il criterio automatico, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione senza essere tenuto ad emettere avviso di accertamento, atteso che la liquidazione avviene, in tal caso, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile, mentre il detto Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta sulla base di detto criterio. Non è, conseguentemente, necessario procedere, prima della notifica dell'avviso di liquidazione, alla separata notificazione o comunicazione dell'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, potendo tali atti essere recepiti nell'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio procede al recupero della maggiore imposta dovuta, così da consentirne la conoscenza al contribuente e da permettere l'impugnazione dell'avviso stesso.
Cass. civ., Sez. V, 04/10/2004, n. 19743





domenica 20 gennaio 2013

CHIARIMENTI IN MATERIA DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE

CHIARIMENTI IN MATERIA DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE


Con la Circolare n. 1/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la numerazione delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito della modifica dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, introdotta dal comma 335 della Legge di Stabilità 2013, resasi necessaria per recepire nel nostro ordinamento la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, regolata dalla direttiva 2006/112/CE.
Il doveroso chiarimento è stato fornito in quanto ci si è chiesti, da più parti, che cosa si debba intendere per "numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco" stante la nuova formulazione normativa che non prevede più, per la numerazione, la dicitura "in ordine progressivo per anno solare".
L'Agenzia delle Entrate, con le sue risposte, ha voluto di fatto tranquillizzare il soggetto passivo offrendo una serie di soluzioni che consentano al contribuente di non modificare più di tanto, se non, addirittura, di mantenere inalterato, il vigente metodo di numerazione delle fatture emesse.
Pertanto, dal 01/01/2013 si potrà alternativamente adottare una delle seguenti modalità:
  1. dare corso ad una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa;
  2. iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012 (es.: ultima fattura 2012 n. 50, prima fattura 2013 n. 51);
  3. continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare (es.: ultima fattura 2012 n. 50/2012, prima fattura 2013 n. 1/2013 o n. 2013/1).
Tutte le soluzioni, compresa, in particolar modo, l'ultima, sono state ritenute ammissibili in quanto l'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza, nel documento, della data di emissione "che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura".

lunedì 7 gennaio 2013

MEDIAZIONE CREDITIZIA: PRECLUSA L'ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE ALL'AGENTE IMMOBILIARE

LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO N. 100578 DEL 21 DICEMBRE 2012


Con la Circolare n. 100578/2012 il Dipartimento del Tesoro ha voluto chiarire l'aspetto dell'attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Questo documento, anche se non è detto che abbia posto fine alla querelle interpretativa del Decreto Legislativo n. 141/2010, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 169/2012, parrebbe avere fugato i persistenti dubbi riguardanti la liceità o meno di segnalare il nominativo di un proprio cliente ad una società di mediazione da parte dell'agente immobiliare.
La nuova normativa prevede che l'esercizio della mediazione creditizia o della professione di agente in attività finanziaria sia subordinata all'iscrizione in un apposito elenco gestito dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi dei Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria).
Il mediatore creditizio è colui che mette in contatto due parti  (normalmente il privato con la banca o l'intermediario finanziario) senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e che si è costituito in forma di società di capitali con l'obbligo di versare interamente un capitale sociale minimo di 120.000 euro.
L'agente in attività finanziaria è invece colui che opera in esclusiva, su mandato di una banca o di un intermediario finanziario.
Poichè il D. Lgs. n. 141/2010 ha abolito la norma (D.P.R. n. 287/2000) che permetteva la raccolta di richieste di finanziamento (effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari) da parte di soggetti iscritti in albi e ruoli come, per l'appunto, l'agente immobiliare (non configurandosi tale attività come mediazione creditizia), appare pacifico che la cosiddetta attività di segnalazione dipenda oggi dall'essere iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM.
Il Dipartimento del Tesoro ha ritenuto opportuno emanare questa Circolare per confutare la tesi, sostenuta da alcuni, secondo cui sarebbe lecito segnalare il nominativo di un proprio cliente, da parte di un  soggetto non iscritto all'elenco (nello specifico, un agente immobiliare), purché questi non illustri al cliente i prodotti finanziari gestiti dal mediatore creditizio, inquadrando tale rapporto come mediazione unilaterale (da alcuni definita anche "mediazione della mediazione").
Trattandosi invece, secondo quanto affermato dall'estensore della Circolare, di mediazione tipica, scatta l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito elenco.
Citando la Circolare n. 85076/2012 del 30/10/12, l'estensore ha infine voluto rammentare che il termine, a decorrere dal quale l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sarà necessaria per lo svolgimento della cosiddetta attività di segnalazione, è stato fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, attualmente in corso di emanazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determinerà i requisiti richiesti agli agenti, ai fini della loro iscrizione.

Franco Dall'Aglio
Giuseppe Perdomo
Giorgio Pizzi


L'APPROFONDIMENTO
La figura negoziale atipica della mediazione unilaterale è stata sostenuta, dalla tesi avversa, in quanto il cliente (acquirente), segnalato al mediatore creditizio dall'agente immobiliare, non corrisponde alcuna provvigione all'agente immobiliare per la segnalazione effettuata, ben potendo, il cliente, persino ignorare l'esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra il segnalatore ed il mediatore creditizio.
Richiamando le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10320/2011, la Circolare esaminata afferma invece che si è in presenza di mediazione tipica sia nel caso in cui l'incarico venga conferito da una sola delle parti (nell'ipotesi in esame, solamente da parte del mediatore creditizio e non dal cliente segnalato) sia nell'eventualità che il corrispettivo dell'operazione provenga da una sola delle parti (nella fattispecie, pagato dal mediatore creditizio e non dal cliente).

venerdì 4 gennaio 2013

CESSIONE DEL PRELIMINARE

LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA


Il contratto preliminare svolge la sua funzione di strumento negoziale facendo sorgere, tra le parti, un vincolo giuridicamente protetto attraverso la sua efficacia obbligatoria. Il vantaggio del preliminare di vendita (comunemente ed erroneamente detto compromesso) risiede principalmente nel vincolare le parti (venditore ed acquirente) a concludere un affare, rimandando l'effetto traslativo ad un momento successivo, coincidente con la sottoscrizione dell'atto pubblico.
Prevalentemente utilizzato nella compravendita immobiliare, il preliminare può essere utilizzato per permettere anche la "circolazione dell'affare" in quanto il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità che il promittente l'acquisto sostituisca a sé un soggetto terzo (ovviamente previo suo assenso), a cui faranno capo le obbligazioni nascenti dal contratto e che interverrà, in sede di rogito, in qualità di nuovo acquirente.
Il codice civile prevede due principali ipotesi contrattuali volte a modificare uno o più soggetti contraenti nel lasso di tempo che intercorre tra il momento della sottoscrizione del preliminare e quello della stipula dell'atto pubblico con cui si trasferisce la proprietà del bene.
  • Il contratto per persona da nominare.
  • La cessione del contratto.
Il contratto per persona da nominare, regolato dall'art. 1401 cod. civ., prevede che "nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso". La riserva di nomina consente al promittente l'acquisto di riservarsi la facoltà di nominare, entro un certo termine perentorio, un soggetto terzo che subentrerà nel preliminare con effetto retroattivo, sia in aggiunta che in sostituzione al contraente originario. Questa formula, largamente utilizzata nei preliminari, è richiamata dalla clausola:"....che promette di acquistare per sé, persone, società e/o Enti che si riserva di nominare entro il termine perentorio del.....oppure: entro il termine perentorio di n. ... giorni dalla data fissata per l'atto pubblico". Sono stati evidenziati due aspetti caratterizzanti il contratto per persona da nominare e cioè un termine entro cui effettuare la nomina e la sua efficacia ex tunc, in quanto divergenti dalla fattispecie della cessione del contratto e dai quali scaturisce un distinto trattamento fiscale.
Per completezza di trattazione è opportuno chiarire che il contratto per persona da nominare non deve essere confuso con  la figura, scarsamente utilizzata, del contratto a favore di terzi, disciplinato dall'art. 1411 e seguenti del codice civile, il quale, sostanzialmente, si distingue dal primo in quanto la sostituzione del promittente l'acquisto non costituisce una mera eventualità essendo il terzo già stato precedentemente individuato dai contraenti (cfr., in calce, il secondo approfondimento ).
Nella cessione del contratto "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta". In questo caso, si dice che la cessione avviene a titolo derivato e produce i suoi effetti dal momento della cessione del contratto, quindi ex nunc. Una clausola da utilizzare potrebbe essere:"...che promette di acquistare, con facoltà, espressamente autorizzata dalla controparte, di sostituire  a sè altre persone, società e/o Enti, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti cod. civ., entro il termine fissato per la stipula dell'atto pubblico...".
Sotto il profilo civilistico, la cessione del contratto si distingue dalla figura (più frequente) del contratto per persona da nominare perché:
  1. l'efficacia della cessione è subordinata al consenso preventivo del subentrante, con apposita clausola inserita nel preliminare, o con l'accettazione successiva;
  2. la nomina del terzo ha efficacia dal momento in cui il contratto preliminare è stato stipulato mentre nella cessione il terzo subentra negli obblighi solo al momento in cui la cessione avviene;
  3. la dichiarazione di nomina prevede un termine entro cui deve essere comunicata (tre giorni dalla stipula salvo patto diverso) mentre la cessione può compiersi in qualunque momento purché immediatamente antecedente all'atto pubblico.
Per la cessione del preliminare, che andrà a realizzare una modificazione dei soggetti nei rapporti scaturiti dal contratto, si dovrà osservare la stessa forma prevista per il contratto che si intenderà trasferire, per cui nel caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la cessione ed il consenso (o l'accettazione) del contraente ceduto dovranno risultare da atto scritto, secondo il combinato disposto degli art.li 1350 e 1351 del codice civile.
ASPETTI FISCALI
Dando per acquisito il trattamento fiscale del contratto preliminare, richiamato nei link qui di seguito elencati
passiamo ad esaminare la disciplina della cessione ai fini dell'imposizione indiretta, nel caso in cui non sia previsto corrispettivo:
- Imposta di registro fissa euro 200 (art. 31 comma 1 D.P.R. n. 131/1986).
- Imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).
Nel caso in cui la cessione avvenga a titolo oneroso, oltre all'imposta di bollo si applicherà l'imposta di registro nella misura del 3% sull'ammontare del corrispettivo della cessione (art. 9 Parte I Tariffa del D.P.R. n. 131/86): codice tributo 109T. L'imposta del 3% assorbe l'imposta fissa di euro 200 salvo che l'importo del corrispettivo sia inferiore, nel qual caso si dovrà versare l'imposta fissa.
Resta la possibilità per il subentrato di dedurre, in sede di registrazione del contratto definitivo, le eventuali imposte proporzionali già pagate dal soggetto cedente (come, per esempio, lo 0,50% sulla caparra o il 3% sull'acconto prezzo).
Nell'ipotesi di cessione di preliminare ad opera di un soggetto IVA, l'atto non sconterà l'imposta proporzionale di registro per il principio dell'alternatività, andando a scontare l'IVA sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione. (art. 3, comma 2, n. 5  D.P.R. n. 633/1972).


I) L'APPROFONDIMENTO: DIVERSITA' TRA CESSIONE E PERSONA DA NOMINARE
In tema di diversità tra contratto per persona da nominare e cessione del contratto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti molto interessanti rispondendo ad un quesito posto da un contribuente. Partiamo dall'esempio concreto: un'impresa di costruzioni sottoscrive con un privato un preliminare di vendita immobiliare ad una certa cifra, oltre IVA al 10% con facoltà dell'acquirente di nominare un terzo entro la data del rogito. Poichè il terzo, nominato successivamente, avrebbe potuto godere del beneficio fiscale "prima casa", la società richiedeva di potere applicare la procedura di variazione in diminuzione dell’Iva (di cui all’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72), al fine di poter beneficiare dell'aliquota agevolata IVA del 4% relativamente alle somme già incassate a titolo di acconto prezzo e, comunque, sull’intero corrispettivo pattuito.
La risposta dell'Agenzia, rilevato, in via preliminare, che nel contratto sottoposto al suo esame non era stata data certa al rogito, in quanto previsto "alla consegna dell'immobile", è stata negativa, poiché non è configurabile un contratto per persona da nominare, bensì una operazione di rivendita (cessione del contratto), quando si è in assenza di un termine previsto per la nomina dell’effettivo acquirente. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
- la mancata dichiarazione di nomina non abbia prodotto effetti retroattivi per il terzo; 
- gli obblighi del contratto abbiano continuato a prodursi tra i contraenti originari (salvo l'ipotesi di cessione, con conseguente diverso trattamento fiscale);
- non sia applicabile la procedura di variazione (in diminuzione) Iva di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/72.
Pertanto, ai fini fiscali, affinché si possa parlare di "contratto per persona da nominare" occorre che il termine sia individuato:


  • in una data certa e ben definita, anche determinabile per relationem (es: entro il 30 giugno 2013);
  • in un determinato numero di giorni decorrenti da una data certa (es: entro 10 giorni dall'accatastamento del fabbricato).



II) L'APPROFONDIMENTO: IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
"Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto in favore del terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto che produrrà effetti nei confronti del terzo, con la conseguenza che il terzo stesso, nel contratto previsto ex art. 1411, c.c. deve essere sempre determinato o quanto meno determinabile".
App. Roma, Sez. II, 12/05/2011




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mercoledì 26 dicembre 2012

LOCAZIONE: CEDOLARE SECCA, REMISSIONE IN BONIS, CONTRATTI NON REGISTRATI

LA CIRCOLARE 47/E DEL 20 DICEMBRE 2012 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 47/E del 20/12/2012, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca trattando:
  1. l'opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del contratto
  2. l'opzione effettuata successivamente alla registrazione
  3. i rapporti tra la cedolare secca e la remissione in bonis
Inoltre, ha reso ulteriori delucidazioni in tema di disciplina fiscale dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati, registrati a canone inferiore e dei comodati fittizi.


OPZIONE EFFETTUATA IN SEDE DI REGISTRAZIONE TARDIVA DEL CONTRATTO
Richiamando il paragrafo 9.1 della Circolare n. 26/E/2011, l'Agenzia precisa che è possibile optare per il regime facoltativo di tassazione anche nell’ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

OPZIONE EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE
Com'è noto, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Se l’esercizio dell’opzione, attraverso la presentazione del “modello 69”, avviene oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, non sarà possibile accedere al regime della cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini. Tuttavia, in questo caso, gli effetti dell’opzione decorreranno a far data dalla successiva annualità, senza l'applicazione di alcuna sanzione e senza diritto di rimborso dell'imposta di registro versata (anche nel caso in cui sia già stata versata l'imposta per l'intero periodo contrattuale).

I RAPPORTI TRA LA CEDOLARE SECCA E LA REMISSIONE IN BONIS
L'art. 2 del D.L. n. 16/2012, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, ha introdotto, nel sistema tributario, la cosiddetta "remissione in bonis" con la quale è consentito al contribuente, in ritardo con determinati obblighi ed adempimenti, di sanare tali dimenticanze versando l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista per  la specifica irregolarità posta in essere. 
Pare opportuno ricordare che, per l'Agenzia delle Entrate, la remissione in bonis è stata “strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”, purché il tardivo "assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale" non costituisca un mero ripensamento, basato su ragioni di opportunità.
Appare evidente come la tardiva presentazione del modello 69, contenente l'esercizio dell'opzione, possa rientrare nel campo di applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16/2012.
A tal proposito, l'AdE si è espressa dichiarando inammissibile la remissione in bonis per il soggetto che abbia effettuato il versamento dell’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, ritenendo che il pagamento dell'imposta "configuri un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca" (e quindi un ripensamento). In questo caso, il soggetto usufruirà del regime fiscale solo a fare data dall'annualità successiva.
Qualora si proceda invece, per una annualità successiva, al deposito tardivo del modello 69 contenente l'opzione per la cedolare secca, senza che sia avvenuto il versamento dell'imposta di registro annuale, il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis  (usufruendo così, per l'anno in corso, del regime facoltativo della cedolare secca) purché:

  1. effettui la remissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario;
  2. provveda al versamento della sanzione di 258 euro.
Per un approfondimento sul regime fiscale facoltativo della cedolare secca, clicca QUI.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON REGISTRATI
In materia di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso abitativo, il D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto una serie di norme volte a produrre effetti sul piano dei rapporti privatistici intercorrenti tra le parti del contratto di locazione (clicca QUI per un approfondimento) nei casi di:
  • mancata registrazione del contratto di locazione
  • tardiva registrazione del contratto di locazione
  • registrazione di un contratto a canone inferiore
  • contratto di comodato fittizio
Con questa Circolare l'Agenzia delle Entrate ha voluto precisare, in caso di adempimento tardivo, che "in sede di registrazione dei contratti di locazione o di denuncia degli stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle richiamate norme, neanche in relazione alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato".
Pertanto, nel silenzio della parte contraente che procede alla registrazione tardiva, gli Uffici effettueranno la liquidazione sulla base di quanto emergerà dalle risultanze contrattuali.
Viceversa, nell'ipotesi in cui la parte contraente ritenga di poter invocare  nei confronti della controparte l’applicazione del disposto dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, questa dovrà dichiarare, per la registrazione, il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini.
Con il chiaro intento di fare emergere l'evasione fiscale, la Circolare precisa che in sede di registrazione "non è comunque preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di accettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli".
Con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso l'AdE ha infine chiarito che dall’omessa o tardiva registrazione dei contratti di locazione derivano conseguenze o di natura sanzionatoria sul piano fiscale, sulle quali può incidere l’istituto del ravvedimento operoso, nei rapporti civilistici tra le parti, in relazione ai quali l’istituto del ravvedimento operoso non può influire.

martedì 18 dicembre 2012

AUGURI

Carissimi Auguri
di Buon Natale
e di Felice Anno Nuovo


Santo Natale 2012


La pesante crisi che, negli ultimi quattro anni, ha colpito tutti i comparti dell'economia mondiale, tra cui quello immobiliare, ha inevitabilmente modificato le nostre abitudini e le nostre priorità. 
Il ridimensionamento sia del numero delle transazioni che dei valori degli immobili, unitamente al crollo dei finanziamenti legati all'acquisto di un fabbricato, residenziale e non, ha obbligato i proprietari a compiere delle scelte difficili, a volte drammatiche ed ha costretto gli operatori del settore a modificare il proprio modo di lavorare. 
L'approccio alla trattativa di vendita, orientato alla buona conclusione di un affare, sta privilegiando il gioco di squadra tra venditore e compratore, a discapito del vecchio stereotipo che vedeva le due parti contrapposte. 
Parimenti, l'agente immobiliare sta  dismettendo i panni ormai lisi del sensale per trasformarsi in un moderno consulente immobiliare a tutto tondo, in grado di assistere entrambi i suoi clienti non solo avvalendosi delle sue conoscenze tecniche, ma anche cercando di cogliere e di valorizzare quegli aspetti psicologici che determinano la volontà di vendere o di acquistare.
Mai come oggi una corretta informazione è in grado di condizionare il felice esito di una trattativa ed è per questo motivo che abbiamo deciso di dare vita a questo blog.
Auspicando di avere fatto cosa gradita ai nostri Clienti ed anche ai nostri Colleghi, auguriamo a tutti di trascorrere un sereno Natale con le persone più care, in grado di trasmetterci la giusta energia per affrontare il 2013 con rinnovato vigore.

sabato 15 dicembre 2012

TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI

TARES: LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI

La nuova imposta comunale in arrivo si chiama Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e sostituirà, dal 2013 (le rate di maggio e di settembre saranno calcolate ancora con i parametri utilizzati per la Tarsu, mentre sulla rata di dicembre graverà la maggiorazione dei 30 centesimi a metro quadro, salvo modifiche che ciascun Comune potrà adottare)la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) già trasformata per molti comuni in Tia (Tariffa di igiene ambientale). L'imposta è stata introdotta con il Decreto Salva Italia, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e graverà in misura maggiore sui contribuenti rispetto alle precedenti Tarsu e Tia (si prevede di circa il 25% in più) in quanto andrà anche a finanziare i cosiddetti "servizi indivisibili" del Comune quali, per esempio, il costo della manutenzione delle strade o dell'illuminazione pubblica.
Le rate previste saranno 3 o 4, salvo modifiche e l'ammontare dell'imponibile si baserà sull'80% della superficie catastale dell'immobile. Poichè tale dato non è ancora disponibile per i Comuni, all'inizio l'applicazione della Tares si baserà sulle superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia, in attesa che l’Agenzia delle Entrate trasferisca i dati catastali alle amministrazioni comunali.
L'aumento dell'importo, rispetto a quello sostenuto con la Tarsu, è motivato dal fatto che questo tributo (essendo una tariffa e non una tassa) andrà a coprire per intero i costi sostenuti dal Comune, non limitandosi tuttavia alla voce di spesa della raccolta rifiuti ma andando a ricomprendere anche i sopra citati servizi indivisibili.
Ed è proprio per fare fronte a questa ulteriore voce di spesa che i Comuni applicheranno una maggiorazione, sulla tariffa base, pari a 0,30 euro per mq., con la possibilità di arrivare ad un massimo di euro 0,40 a mq.
Come per l'Imu, si prevede che la tariffa iniziale sarà calcolata utilizzando i parametri della Tarsu (o della Tia), rimandando l'eventuale conguaglio al pagamento dell'ultima rata.
Il pagamento potrà avvenire tramite bollettino postale o utilizzando il modello F24.
Qui di seguito, il testo integrale dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011:

Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in  tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarietà tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà  e  di  centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e’  responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
9. La  tariffa  e’  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unità immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  è pari all’80 per cento della superficie catastale determinata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio,  secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del comune,  a  presentare  all’ufficio  provinciale   dell’Agenzia   del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l’eventuale  conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  è costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa e’ composta da una  quota  determinata  in  relazione alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantità  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all’entità  dei  costi  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  e  di  esercizio.   La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi  di  cui  all’articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze  e  del  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino alla data da cui decorre l’applicazione del  regolamento  di  cui  al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della tipologia dell’immobile e della zona ove e’ ubicato.
13-bis.  A  decorrere  dall’anno  2013  il  fondo  sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2  del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come determinato  ai  sensi  dell’articolo   13   del   medesimo   decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello  Stato le somme residue. Con le procedure previste  dall’articolo  27  della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle d’Aosta, nonché  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni scolastiche e’ sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere  riduzioni  tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta, il  tributo  e’ dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18.  Alla  tariffa  e’  applicato  un  coefficiente   di   riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il  produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare  ulteriori  riduzioni  ed esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e’  assicurata  da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo e’ dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell’articolo  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale determina la disciplina per l’applicazione del  tributo,  concernente tra l’altro: a) la classificazione delle categorie di attività con  omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l’individuazione di  categorie  di  attività  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di riduzione rispetto all’intera superficie  su  cui  l’attività  viene svolta; e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo entro il termine fissato da  norme  statali  per  l’approvazione  del bilancio di previsione,  in  conformità  al  piano  finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni stabiliscono con il regolamento  le  modalità  di  applicazione  del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa annuale del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione e’ assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e  nei  termini previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree pubbliche  ovvero  per  l’imposta  municipale   secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E’  fatta  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per l’esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell’ambiente di cui  all’articolo  19  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’  applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo  del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento,  prevedere  l’applicazione  di  una  tariffa  avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 e’  determinato  sulla  base  dei  criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 31. La tariffa di cui al comma 29 e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreché  non  si verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la  dichiarazione  va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e’ versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale per l’anno di riferimento  e’  effettuato,  in  mancanza  di  diversa deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di   ogni   attivita’ organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’  la  rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi tributari, il funzionario responsabile puo’  inviare  questionari  al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e diritti, e disporre l’accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro impedimento alla  diretta  rilevazione,  l’accertamento  puo’  essere effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all’articolo  2729 del codice civile. 
39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di 50 euro.
42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto, della sanzione e degli interessi. 
44. Resta  salva  la  facoltà  del  comune  di  deliberare  con  il regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente articolo concernenti  il  tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a  170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l’addizionale  per l’integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  “Ai  rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione”.
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011, n. 23, e’ abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al comma 46 del presente articolo. 


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