CHIARIMENTI IN MATERIA DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE
Con la Circolare n. 1/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la numerazione delle fatture a decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito della modifica dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, introdotta dal comma 335 della Legge di Stabilità 2013, resasi necessaria per recepire nel nostro ordinamento la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, regolata dalla direttiva 2006/112/CE.
Il doveroso chiarimento è stato fornito in quanto ci si è chiesti, da più parti, che cosa si debba intendere per "numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco" stante la nuova formulazione normativa che non prevede più, per la numerazione, la dicitura "in ordine progressivo per anno solare".
L'Agenzia delle Entrate, con le sue risposte, ha voluto di fatto tranquillizzare il soggetto passivo offrendo una serie di soluzioni che consentano al contribuente di non modificare più di tanto, se non, addirittura, di mantenere inalterato, il vigente metodo di numerazione delle fatture emesse.
Pertanto, dal 01/01/2013 si potrà alternativamente adottare una delle seguenti modalità:
- dare corso ad una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa;
- iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012 (es.: ultima fattura 2012 n. 50, prima fattura 2013 n. 51);
- continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare (es.: ultima fattura 2012 n. 50/2012, prima fattura 2013 n. 1/2013 o n. 2013/1).
Tutte le soluzioni, compresa, in particolar modo, l'ultima, sono state ritenute ammissibili in quanto l'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza, nel documento, della data di emissione "che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura".
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