
"Non c'è nulla che faccia tanto sospettare un uomo quanto il saper poco". - Francis Bacon - L'iniziativa di questo blog nasce dal desiderio di fornire informazioni utili, legate al mondo dell'immobiliare, ai nostri Clienti e di condividere con i Colleghi la nostra comune esperienza professionale e lavorativa.
venerdì 12 dicembre 2014
venerdì 28 novembre 2014
NEWS: FONDO DI GARANZIA PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
NEWS: ISTITUITO IL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
L’art 1 comma 48 della Legge n. 147/2013 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo di garanzia" per l'acquisto della prima casa e tale Fondo è stato regolamentato con Decreto Interministeriale del 31/07/2014 . Sul sito del Ministero, Dipartimento del Tesoro, è oggi possibile scaricare il modulo da compilare per richiedere la garanzia.
Il Fondo, con una dotazione pari ad un totale di 600 milioni di euro spalmati su tre anni (2014, 2015, 2016), serve per garantire l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione o l'accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Per accedere al finanziamento, i soggetti devono recarsi presso le filiali delle banche che aderiscono all'iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà poi inoltrato telematicamente al Consap, gestore del progetto.
Le richieste potranno essere presentate da fine dicembre 2014 e comunque solo dopo che la banca aderente avrà assicurato l'operatività dell’iniziativa a favore della propria clientela.
La garanzia sarà concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per un mutuo non superiore a 250.000 euro e con un tasso calmierato (tasso effettivo globale - teg - non superiore al tasso effettivo globale medio - tegm -, pubblicato trimestralmente dal MEF).
La priorità all'accesso al credito sarà riservata alle seguenti categorie:
Il Fondo, con una dotazione pari ad un totale di 600 milioni di euro spalmati su tre anni (2014, 2015, 2016), serve per garantire l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto, la ristrutturazione o l'accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Per accedere al finanziamento, i soggetti devono recarsi presso le filiali delle banche che aderiscono all'iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà poi inoltrato telematicamente al Consap, gestore del progetto.
Le richieste potranno essere presentate da fine dicembre 2014 e comunque solo dopo che la banca aderente avrà assicurato l'operatività dell’iniziativa a favore della propria clientela.
La garanzia sarà concessa nella misura massima del 50% della quota capitale per un mutuo non superiore a 250.000 euro e con un tasso calmierato (tasso effettivo globale - teg - non superiore al tasso effettivo globale medio - tegm -, pubblicato trimestralmente dal MEF).
La priorità all'accesso al credito sarà riservata alle seguenti categorie:
- coppie in cui almeno uno dei due coniugi non abbia superato i 35 anni
- genitori single con figli minori
- precari con meno di trentacinque anni d'età
- inquilini di alloggi sociali
Infine, alla data di presentazione della domanda di mutuo, il richiedente non dovrà essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
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venerdì 21 novembre 2014
ACQUISTO PRIMA CASA E REVOCATORIA FALLIMENTARE
LA REVOCATORIA FALLIMENTARE E LA TUTELA DELLA PRIMA CASA
In caso di compravendita
di un'abitazione, soggetta all'imposta di registro, le tasse che deve versare
l'acquirente sono commisurate al valore catastale dell’immobile e corrispondono
al 2% della rendita catastale rivalutata del 115,5% per la prima casa e al 9%
della rendita catastale rivalutata del 126% per le seconde case; in caso di
acquisto soggetto ad IVA (per esempio da un costruttore) l’imposta è pari al 4%
dell’importo versato per la prima casa mentre ammonta al 10%, sempre calcolato
sul prezzo versato, per le seconde case.
In entrambi i casi corre l’obbligo per le parti di dichiarare in atto
l'esatto importo corrisposto al venditore: per la vendita soggetta all’imposta
di registro, in forza della cosiddetta norma del prezzo-valore, introdotta
dall’art. 1 comma 497 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), per la
cessione soggetta ad IVA, in base alla normativa che regola questa imposta, in
quanto il percepito costituisce l’imponibile per il venditore. Tale obbligo,
oltre a rispondere, come abbiamo visto, a precise disposizioni di legge, assume
una sua rilevanza sul piano giuridico sia nel caso di controversie sorte tra le
parti a seguito della compravendita sia, soprattutto, nell'ipotesi in cui si
configuri una possibile azione di revocatoria fallimentare.
La revocatoria
può rappresentare un rischio concreto per l’acquirente, che dovrà valutare
attentamente l’opportunità di acquistare un bene da un imprenditore, soggetto fallibile (non necessariamente il costruttore), che si trovi in una situazione
finanziaria delicata.
Infatti, se l’acquirente
dovesse essere costretto a restituire la casa al curatore fallimentare, avrebbe ben poche possibilità di farsi rimborsare per intero ciò che aveva pagato per
comprarla.
Tuttavia, gli
atti con i quali il fallito ha venduto in precedenza beni di sua proprietà al
prezzo di mercato possono essere revocati solo se effettuati nei sei mesi
precedenti la dichiarazione di fallimento e sarà compito ed obbligo del curatore fallimentare dover dimostrare che l'acquirente era a conoscenza dello
stato di insolvenza del venditore, ormai incapace di fare fronte
regolarmente alle proprie obbligazioni (art. 67 comma 4 Legge Fallimentare).
Se però la
vendita è avvenuta a un prezzo ridotto, cioè quando il prezzo pagato è
inferiore di oltre un quarto rispetto al valore di mercato del bene venduto, questa
può essere revocata solo se effettuata nell'anno anteriore alla sentenza di
fallimento (art. 67 comma 1 Legge Fallimentare).
A differenza del primo caso, in presenza di
questa sproporzione (valore del bene superiore di un quarto rispetto al prezzo pagato),
la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente è sempre
presunta, per cui chi acquista a basso prezzo non può mai dire di non avere
conosciuto la situazione economica precaria del venditore.
La riduzione
dei termini per la revocatoria fallimentare ha ridotto il rischio per l'acquirente che acquista un bene da un imprenditore che si trova in
difficoltà finanziarie. Dichiarando il giusto prezzo, si possono avere problemi
solo se il fallimento viene dichiarato nei sei mesi successivi e solo se il
curatore prova l'effettiva malafede dell’acquirente.
Con le
modifiche intercorse, il legislatore ha però voluto azzerare completamente
il rischio per chi acquista la prima casa. Oggi non è soggetta all'azione
revocatoria la vendita al "giusto prezzo" di un immobile destinato a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente, o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado (art. 67 comma 4 paragrafo c) della Legge Fallimentare). Sempre per la stessa norma, questa tutela si estende anche al contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, purché gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della dichiarazione di fallimento.
Per queste ragioni, già nel preliminare che si intende trascrivere è buona norma, per evitare equivoci o contestazioni, precisare che è intenzione procedere all'acquisto per destinare l'immobile a prima casa.
La recente legge "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/14) ha poi esteso tali benefici, per il caso del fallimento del concedente, ai contratti cd. rent to buy debitamente trascritti.
Per queste ragioni, già nel preliminare che si intende trascrivere è buona norma, per evitare equivoci o contestazioni, precisare che è intenzione procedere all'acquisto per destinare l'immobile a prima casa.
La recente legge "Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/14) ha poi esteso tali benefici, per il caso del fallimento del concedente, ai contratti cd. rent to buy debitamente trascritti.
E’ presumibile
che la legge consideri abitazione principale quell’immobile in cui l’acquirente/contribuente
dimora abitualmente con la sua famiglia e vi ha pertanto posto la sua
residenza. Appare perciò opportuno, per l’acquirente, trasferire la propria residenza
nel più breve tempo possibile presso l’immobile comprato, obbligo a cui è comunque soggetto, nei 18 mesi successivi all'acquisto, il compratore che si sia avvalso nella compravendita del beneficio fiscale "prima casa".
Resta comunque
ferma la raccomandazione, dato che la normativa parla di "giusto prezzo",
(valore di mercato) di non dichiarare nell'atto notarile, per alcun motivo, un prezzo inferiore a quello pagato.
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martedì 18 novembre 2014
RIFORMA DEL CATASTO: AL VIA LE COMMISSIONI CENSUARIE
AL VIA LA RIFORMA DEL CATASTO
CON L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
Su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze il Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 novembre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove Commissioni censuarie, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n.
23 (Legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove Commissioni censuarie locali
saranno 106 e sono elencate nell'Allegato al D. Lgs.; ad esse si andrà ad aggiungere la Commissione censuaria centrale di Roma con funzione
di supervisione.
Le Commissioni censuarie locali dovranno insediarsi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ed a loro spetterà il
compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate
dall’Agenzia delle Entrate; tali funzioni, alla base della revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, dovranno esprimere la relazione tra:
- il valore di mercato;
- la localizzazione;
- le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale.
La Commissione censuaria centrale deciderà sui ricorsi dell’Agenzia delle
Entrate e dei Comuni avverso le decisioni delle Commissioni censuarie locali in
materia di:
- qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni;
- categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati.
Sia le Commissioni
censuarie locali che quella centrale saranno articolate in tre sezioni:
- una competente in materia di catasto dei terreni;
- una competente in materia di catasto urbano;
- una specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati
La nomina dei componenti
delle Commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, sulla
base di designazioni fatte pervenire da:
- Agenzia delle Entrate;
- Anci;
- Prefetto.
In particolare, le designazioni dei membri ad opera dei Prefetti avverranno tra i nominativi comunicati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Il decreto legislativo fissa anche le incompatibilità per i componenti delle Commissioni censuarie; non potranno essere componenti delle Commissioni:
- i membri del governo e delle giunte regionali e comunali;
- i parlamentari;
- soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici;
- i prefetti.
I presidenti e i componenti delle Commissioni censuarie dureranno in
carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato dovrà essere ispirato ai
principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
L'obiettivo della riforma sarà quello di censire oltre 62 milioni di immobili presenti sul territorio nazionale per attualizzare le vigenti classificazioni catastali.
Lo scopo è quello di riparametrare le tariffe, a parità di gettito d'imposta, in modo tale da eliminare le sperequazioni tra il valore di mercato di un immobile e la sua rendita catastale, sulla quale si basa l'imposizione fiscale.
I tempi ipotizzati per portare a compimento la riforma variano da un minimo di circa 3 anni ad un massimo di circa 5 anni.
La rendita catastale verrà definita a partire
dai redditi da locazione medi (fonte OMI), tenendo conto della localizzazione e
delle caratteristiche edilizie dei beni per destinazione catastale e ambito
territoriale. Il valore così ottenuto verrà moltiplicato per la superficie
dell'immobile (non più espressa in vani ma in metri quadrati) e a questa cifra verranno poi applicate le riduzioni legate alle
spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'assicurazione e i costi di
amministrazione.
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sabato 15 novembre 2014
LE FAMIGLIE ITALIANE ED IL MERCATO IMMOBILIARE
LE
FAMIGLIE ITALIANE ED IL MERCATO IMMOBILIARE
Il 15 ottobre u.s. Tecnoborsa ha pubblicato il risultato di un’indagine condotta dal CSEI (Centro
Studi sull’Economia Immobiliare), frutto di un’analisi elaborata sulla base di dati
statistici riguardanti il comportamento delle famiglie italiane in relazione
alla compravendita immobiliare ed al rapporto con le agenzie immobiliari nel corso del biennio 2012-2013.
L’indagine
ha rilevato che il 62,3% di famiglie italiane hanno ceduto un’abitazione avvalendosi del servizio di un canale di vendita, valore in
crescita rispetto al biennio precedente (12,3 punti percentuali). E’ stato
ritenuto che, con ogni probabilità, la crescita sia dovuta alla forte difficoltà
di trovare, da soli, un acquirente per il proprio bene, stante il protrarsi della crisi
attuale, mentre un canale specializzato dà la percezione di potere aumentare la
possibilità di vendita.
Dall’analisi è
emerso che il 56,2% delle famiglie, che hanno venduto un’abitazione, hanno
utilizzato l’agenzia immobiliare e invece solo il 6,8% è ricorso ad
altri consulenti.
Andando
a leggere le motivazioni che hanno spinto coloro che hanno venduto a non
utilizzare l’agenzia immobiliare, al primo posto si trova il loro costo troppo
elevato (78%), al secondo
posto e a parità di punteggio (11%), vi sono la scarsità dei servizi di
consulenza/assistenza offerti e la carenza delle offerte immobiliari.
Inoltre,
a chi non si è rivolto ad alcun professionista per vendere l’immobile è stato
chiesto quali canali informativi abbia utilizzato per promuovere il bene
oggetto della transazione ed è risultato che:
- l’81,8% è ricorso al passaparola,
- il 30,9% ha utilizzato i cartelli vendesi,
- il 10,9% Internet (di cui 7,3% siti specializzati e 3,6% social network),
- il 5,5% ha messo annunci su riviste specializzate
- il 3,6% su quotidiani.
Di
contro, sul versante “acquirente”, nel biennio 2012-2013 il 43,8% delle
famiglie che hanno acquistato un immobile hanno fatto ricorso ad un'agenzia immobiliare, percentuale rimasta sostanzialmente
invariata rispetto a quella registrata nel biennio precedente.
Tra
i principali motivi del mancato ricorso all’agenzia da parte di chi ha
acquistato un immobile il fattore prezzo resta determinante; infatti, in
ordine decrescente vi sono: il costo troppo elevato (72,4%), la scarsità di offerte
immobiliari (17,8%) e la scarsità dei servizi di assistenza/consulenza
offerti (9,8%).
A tutti quelli che hanno acquistato un’abitazione nel biennio 2012-2013 è stato chiesto tramite quali canali informativi sono venuti a conoscenza dell’immobile
ed è risultato che:
- il 42,4% dei casi ciò è avvenuto attraverso il passaparola con amici e conoscenti o i portieri e i custodi degli immobili;
- il 27,9% tramite un’agenzia immobiliare;
- il 10,3% attraverso siti e offerte presenti su Internet;
- il 15,5% dalla lettura di cartelli vendesi;
- il 2,8% tramite la consultazione di riviste specializzate;
- lo 0,7% attraverso i quotidiani;
- lo 0,3% con la consultazione di social network.
Il 37% (del 43,8% sopra rilevato) di coloro che hanno utilizzato l'agenzia immobiliare per acquistare il bene ne
sono venuti a conoscenza attraverso i seguenti canali:
- 16,5% consultando siti di offerte immobiliari su Internet;
- 9,4% notando cartelli vendesi;
- 7,1% attraverso il passaparola;
- 2,4% sfogliando riviste specializzate;
- 1,6% leggendo quotidiani.
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mercoledì 5 novembre 2014
LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI DEL PRIMO SEMESTRE 2014
PUBBLICATE LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DELL'OMI
RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2014
Sono state pubblicate, a cura dell'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), le quotazioni immobiliari del primo semestre 2014.
La banca dati dell'Agenzia delle Entrate contiene le indicazioni dei valori (minimi e massimi) al metro quadrato di abitazioni, locali
commerciali, uffici e capannoni industriali.
Le quotazioni possono essere consultate in base al semestre,
alla Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d'uso, sia attraverso
la ricerca testuale che tramite la navigazione su mappa, utilizzando il
servizio Geopoi, che sovrappone la cartografia alle cosiddette zone omogenee
Omi.
È anche possibile consultare le quotazioni in mobilità utilizzando l'applicazione Omi mobile, che sfrutta la tecnologia
GPS presente in smartphone e tablet.
Le quotazioni immobiliari relative al primo semestre dell'anno
sono disponibili per circa 7.500 comuni. Per i restanti 589, è ancora in corso
di completamento la revisione generale delle zonizzazioni comunali, avviata nel
2014.
Per i meno esperti è reperibile, sempre on-line, la GUIDA alla consultazione delle quotazioni OMI.
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martedì 4 novembre 2014
NEWS: PREZZO-VALORE RETROATTIVO PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI ALL'ASTA
PREZZO-VALORE RETROATTIVO PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI ALL'ASTA
Con sentenza n. 6/2014,
depositata il 23 gennaio 2014, la Corte Costituzionale aveva dichiarato
costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo
1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua
applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a
seguito di pubblico incanto.
A seguito di interpello,
presentato per richiedere se fosse possibile applicare il nuovo regime agli
atti già registrati, ottenendo il rimborso dell'imposta versata in più,
rispetto a quella che risulterebbe utilizzando il valore catastale come base
imponibile, l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito con la Risoluzione n. 95/E del 03 novembre 2014.
L’AdE ha riconosciuto che la mancata richiesta dell'applicazione del
"prezzo-valore" non è dipesa, in passato, da una scelta dei
contribuenti, in quanto, sulla base della normativa vigente al momento della
stipula dell'atto di acquisto, tale opzione non poteva essere esercitata per
gli immobili acquistati per asta pubblica; in conseguenza di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che,
benché l'atto di trasferimento sia già stato registrato, il contribuente può
comunque esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del prezzo-valore
con apposita dichiarazione da rendere nell'istanza di rimborso della maggiore
imposta di registro versata.
Quanto sopra, purché non sia già scaduto il termine per chiedere il rimborso
dell'imposta di registro.
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