AL VIA LA RIFORMA DEL CATASTO
CON L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
Su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze il Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 novembre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove Commissioni censuarie, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n.
23 (Legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove Commissioni censuarie locali
saranno 106 e sono elencate nell'Allegato al D. Lgs.; ad esse si andrà ad aggiungere la Commissione censuaria centrale di Roma con funzione
di supervisione.
Le Commissioni censuarie locali dovranno insediarsi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ed a loro spetterà il
compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate
dall’Agenzia delle Entrate; tali funzioni, alla base della revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, dovranno esprimere la relazione tra:
- il valore di mercato;
- la localizzazione;
- le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale.
La Commissione censuaria centrale deciderà sui ricorsi dell’Agenzia delle
Entrate e dei Comuni avverso le decisioni delle Commissioni censuarie locali in
materia di:
- qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni;
- categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati.
Sia le Commissioni
censuarie locali che quella centrale saranno articolate in tre sezioni:
- una competente in materia di catasto dei terreni;
- una competente in materia di catasto urbano;
- una specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati
La nomina dei componenti
delle Commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, sulla
base di designazioni fatte pervenire da:
- Agenzia delle Entrate;
- Anci;
- Prefetto.
In particolare, le designazioni dei membri ad opera dei Prefetti avverranno tra i nominativi comunicati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Il decreto legislativo fissa anche le incompatibilità per i componenti delle Commissioni censuarie; non potranno essere componenti delle Commissioni:
- i membri del governo e delle giunte regionali e comunali;
- i parlamentari;
- soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici;
- i prefetti.
I presidenti e i componenti delle Commissioni censuarie dureranno in
carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato dovrà essere ispirato ai
principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
L'obiettivo della riforma sarà quello di censire oltre 62 milioni di immobili presenti sul territorio nazionale per attualizzare le vigenti classificazioni catastali.
Lo scopo è quello di riparametrare le tariffe, a parità di gettito d'imposta, in modo tale da eliminare le sperequazioni tra il valore di mercato di un immobile e la sua rendita catastale, sulla quale si basa l'imposizione fiscale.
I tempi ipotizzati per portare a compimento la riforma variano da un minimo di circa 3 anni ad un massimo di circa 5 anni.
La rendita catastale verrà definita a partire
dai redditi da locazione medi (fonte OMI), tenendo conto della localizzazione e
delle caratteristiche edilizie dei beni per destinazione catastale e ambito
territoriale. Il valore così ottenuto verrà moltiplicato per la superficie
dell'immobile (non più espressa in vani ma in metri quadrati) e a questa cifra verranno poi applicate le riduzioni legate alle
spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'assicurazione e i costi di
amministrazione.
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