lunedì 3 aprile 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023: MODIFICHE AL SUPERBONUS

 



MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS”


Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria - aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Fonte: dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino

Consulente fiscale Fimaa Torino


giovedì 18 novembre 2021

UNDER 36, CHIARIMENTI SUL REQUISITO DELL'ETA'



 I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER GLI UNDER 36


La Circolare n. 12/E/2021 del 14 ottobre ultimo scorso dell'Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza su diversi dubbi interpretativi legati all'art. 64, commi da 6 a 10 del cosiddetto Decreto Sostegni bis convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23/07/2021.

In particolare, è stata confermata la lettura restrittiva secondo la quale un under 36, ai fini dei benefici fiscali previsti, è colui che compirà il trentaseiesimo compleanno l'anno solare successivo a quello nel quale l'atto pubblico è stato sipulato.

Quindi, nel caso di un rogito notarile sottoscritto a novembre 2021 da un under 36 che compirà gli anni a dicembre 2021, le agevolazioni non potranno essere applicate in quanto, per poterle utilizzare, l'acquirente dovrebbe compiere i 36 anni nel 2022.







lunedì 4 ottobre 2021

PRELIMINARE UNDER 36 CON PAGAMENTO IMPOSTE E POI RIMBORSO

 



PRIMA CASA UNDER 36: IMPOSTE PRELIMINARE DOVUTE


Con la risposta all'interpello n. 650 del 01/10/2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema delle agevolazioni fiscali riservate agli under 36 per l'acquisto della Prima casa, in particolare sulle imposte dovute per la registrazione del contratto preliminare.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in presenza dell'agevolazione per gli acquisti immobiliari dei contribuenti under 36 la quale azzera le impose dovute per la compravendita e il mutuo, le imposte applicabili al contratto preliminare devono essere comunque versate.

In particolare, si è fatto riferimento all'imposta di registro in misura fissa, all'imposta proporzionale dello 0,50% sulle caparre e del 3% sugli acconti, oltre alle marche da bollo.

L'Agenzia delle Entrate ha però concluso affermando che le imposte proporzionali versate, quindi quelle riguardanti le caparre e gli acconti, una volta stipulato l'atto definitivo potranno essere oggetto di richiesta di rimborso.

Tale decisione è stata motivata sostenendo la natura non traslativa del preliminare, ragione per cui le imposte fisse non potranno nemmeno essere rimborsate.







mercoledì 4 agosto 2021

RICONTRATTAZIONE CANONI COMMERCIALI CAUSA COVID

 


NOVITÀ SULLA RICONTRATTAZIONE DEI CANONI COMMERCIALI CAUSA COVID

 

La legge di conversione (L. n. 106 del 23 luglio 2021) del cd. Decreto “Sostegni bis” (D.L. 73/2021) ha radicalmente modificato l’art. 6-novies del precedente D.L. n. 41/2021 (già a suo tempo convertito in L. n. 69/2021), introducendo dei criteri nella ricorrenza dei quali locatore e conduttore sono chiamati, a questo punto in forza di legge, a collaborare per rinegoziare il canone.

La nuova legge, premettendo che lo scopo prefisso è quello di tutelare simultaneamente le imprese e le controparti locatrici qualora il conduttore abbia subito una indicativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi per restrizioni sanitarie o per la crisi economica di taluni comparti e per la riduzione dei flussi turistici in conseguenza della crisi pandemica, prevede che nel caso in cui il conduttore, a partire dal primo lockdown e quindi dall’8 marzo 2020, non abbia avuto diritto di accedere ad alcuna delle misure di sostegno economico statali o non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto concordati con il locatore, le parti, locatore e conduttore, devono intendersi chiamate a “… collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021”.

La legge precisa che tali disposizioni si applicano solo ai conduttori esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e 30 giugno 2021 inferiore in misura di almeno il 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e che abbiano subito la chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.

Come si vede, non sono stati introdotti, anche in caso di ricorrenza di tali presupposti, automatismi di riduzione e neppure sono state indicate delle percentuali predeterminate, ma sono stati inseriti dei parametri di riferimento del tutto nuovi che inevitabilmente non potranno essere trascurati sia nella gestione dei contratti in corso tra le parti, sia nell’ipotesi di loro contenzioso anche in sede giudiziale.

Questo provvedimento si innesta in un dibattito,  aperto sin dall’anno scorso, tra gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali che sostanzialmente prevedevano, per il conduttore commerciale, il diritto a riduzioni percentuali rilevanti per i canoni 2020 da marzo in poi ed anche per parte di quelli 2021 (riduzioni in qualche caso considerate applicabili anche d’imperio da parte del tribunale), in conseguenza di chiusure e cali di fatturati anche molto meno sensibili di quelli indicati dalla nuova norma di legge e quelli di carattere radicalmente contrario che negavano qualsivoglia diritto del genere al conduttore. Il principio ed i parametri introdotti con la nuova norma sembrano ridurre di molto la platea dei conduttori commerciali in condizione di ottenere forzosamente una riduzione del canone nei confronti del locatore.

 

Il testo della norma di legge:

DL 25/05/2021, n. 73

Art. 4-bis (inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106)

Modifica dell’ articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

1. L’ articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: “Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. 2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020”.



Avv. Giuseppe Baravaglio





lunedì 26 luglio 2021

VENDITA SECONDA CASA NEI CINQUE ANNI: PLUSVALENZE

 



VENDITA SECONDA CASA NEI CINQUE ANNI: CALCOLO PLUSVALENZE


La vendita di un fabbricato nei cinque anni dal suo acquisto può generare un reddito da tassare quando l’immobile non è stato destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la sua cessione.

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto maggiorato di tutti i costi inerenti.

Ai fini del computo del quinquennio occorre fare riferimento alle date degli atti di trasferimento della proprietà o, se successivi, a quelle in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale.

Il contribuente può assoggettare la plusvalenza ad imposizione ordinaria (IRPEF e addizionali) indicandola nella propria dichiarazione dei redditi oppure optare, nel rogito di trasferimento, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza stessa. In tal caso occorrerà fornire al notaio tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti nonché versare l’imposta dovuta a sue mani; questi provvederà al riversamento all’Erario.

Non sono invece oggetto di tassazione le plusvalenze derivanti dalla vendita di fabbricati ricevuti per successione. 

Come detto, la norma parla, con riferimento alle spese da contrapporre al prezzo di vendita, sia del prezzo di acquisto dell’immobile che di ogni altro costo inerente.

L’Agenzia delle Entrate non ha mai riportato un elenco di tali costi.

In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16538 del 22.6.2018 “premesso che il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (...) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s'intendono "quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo". Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene".

Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione conclude affermando che "sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto (...) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D'altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile. L'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene".

In base alla risposta ad interpello n.204 del 24.3.2021 rientrano tra i costi inerenti:

  • gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico relativi al condominio di cui l’unità immobiliare fa parte, deliberati dall’assemblea di condominio per la parte imputata al singolo condomino;
  • le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti nel proprio appartamento, anche se le stesse sono state oggetto di “superbonus” ex art. 119 DL 34/2020.








mercoledì 14 luglio 2021

RIDUZIONE CANONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 


IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE


L’art.9 quater del DL 137/2020 ha previsto un contributo a fronte della riduzione del canone di locazione degli immobili abitativi.

Il contributo, pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni, è calcolato su un importo massimo di riduzione dei canoni pari ad euro 1.200,00.

Il contributo spetta a qualunque soggetto e quindi anche alle società.

 Per fruire del contributo è necessario che:

  • sussista alla data del 29.10.2020 un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell’elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
  • l'immobile concesso in locazione sia l’abitazione principale del conduttore;
  • la riduzione del canone riguardi tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
  • l’accordo di rinegoziazione sia successivo al 24.12.2020 e sia comunicato, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI o le altre procedure di registrazione.

Per poter fruire del contributo il locatore (o un intermediario appositamente delegato) deve presentare, entro il 6.9.2021, un’apposita istanza in base al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n.180139.

La trasmissione avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve indicare:

  • il codice fiscale del locatore;
  • l'IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente;
  • i dati del contratto o dei contratti oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Come accennato il contributo che verrà accreditato sul conto corrente indicato nell’istanza è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Se le risorse stanziate dal governo per il pagamento del contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto, per la corretta compilazione dell’istanza, una utile guida scaricabile cliccando QUI .


dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino





lunedì 24 maggio 2021

REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI CON PLURALITA' DI VENDITORI

 


Registrazione dei preliminari con pluralità di venditori


Nel corso degli scorsi mesi alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Entrate hanno adottato comportamenti difformi in sede di registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare.

Nello specifico, in presenza di due promittenti venditori, uno titolare della nuda proprietà e l’altro del diritto di usufrutto sull’immobile promesso in vendita, è stato richiesto il pagamento della doppia imposta fissa di registro in quanto atti distinti anche se collegati.

Tale comportamento scaturisce da una rigida interpretazione del primo comma dell’art. 21 del DPR 131/86 (Testo Unico dell’imposta di Registro) secondo cui “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.”

In una recente risposta ad interpello, la Direzione Regionale del Piemonte, ha analizzato l’argomento anche al fine di fornire un indirizzo unanime alle varie sedi locali.

La premessa, come accennato, risiede nell’articolo 21 DPR 131/86 secondo cui:

  • ·   se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna disposizione è soggetta autonomamente ad imposta (negozi collegati);
  • ·    se un atto contiene più disposizioni che derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse una sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (negozi complessi).

In base alla giurisprudenza oramai costante della Corte di Cassazione (in ultimo 19.2.2015 n.3300) "le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle tra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse".

La Direzione Regionale ritiene che il preliminare di compravendita con il quale i promittenti venditori si impegnano congiuntamente a vendere, ciascuno per il proprio diritto e con riferimento al medesimo immobile, la nuda proprietà e l’usufrutto ad un soggetto terzo che acquisterà la piena proprietà, rientri tra i negozi complessi e pertanto, trattandosi di una disposizione unica, sconti un’unica imposta di registro.