IL NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE 2016
"Non c'è nulla che faccia tanto sospettare un uomo quanto il saper poco". - Francis Bacon - L'iniziativa di questo blog nasce dal desiderio di fornire informazioni utili, legate al mondo dell'immobiliare, ai nostri Clienti e di condividere con i Colleghi la nostra comune esperienza professionale e lavorativa.
giovedì 18 febbraio 2016
lunedì 15 febbraio 2016
RIFORMA 2016 SULLE SANZIONI FISCALI
2016: LA RIFORMA DELLE SANZIONI FISCALI
La legge di stabilità per il 2016, anticipando al primo
gennaio di quest’anno l’entrata in vigore della riforma sulle sanzioni fiscali
di cui al Decreto Legislativo 158/2015, rivede gli obblighi relativi alle
cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Originariamente, l’imposta relativa a tali adempimenti veniva
versata dalle parti entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e l’attestato
di pagamento, ovvero il modello F23 e successivamente il mod. F24 ELIDE,
dovevano essere presentati, nei successivi 20 giorni, all'Agenzia delle Entrate
presso cui era stato registrato il contratto. In tal modo l’ufficio aveva modo
di acquisire le modifiche inserendole nella banca dati dell’Anagrafe
Tributaria.
Successivamente, con il passaggio dalla registrazione
manuale dei contratti a quella telematica e, soprattutto con l’utilizzo del
modello RLI, tali adempimenti risultavano anacronistici per cui, con la
disposizione in commento, viene soppresso l’obbligo di presentare all’Ufficio
l’attestato di pagamento in quanto di fatto non più praticato. Rimane invece
fermo il termine di trenta giorni per procedere al pagamento dell’imposta ed,
entro tale data, occorre ora presentare all’Ufficio, presso il quale è stato
registrato originariamente il contratto di locazione, la comunicazione (modello
RLI) relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
Il mancato pagamento del tributo è sanzionato, ai sensi del
novellato art.13 DLgs 18 dicembre 1997 n.471, con un importo pari al 30%
dell’imposta non versata ridotto al 15% se il versamento viene effettuato con
ritardo non superiore a 90 giorni. Tali sanzioni possono essere ravvedute.
Occorre evidenziare che la norma non prevede attualmente
alcuna sanzione nel caso in cui venga effettuato il pagamento nei termini ma
non si proceda all’invio o presentazione del modello RLI. Tuttavia le procedure
automatizzate dell’Agenzia delle Entrate prevedono, in caso di mancata
comunicazione della prorogata tacita del contratto, la sua cessazione d’ufficio
anche se le clausole contrattuali ne prevedono la sua prosecuzione.
La legge di stabilità per il 2016 introduce anche una
sanzione, prima mancante, per la mancata presentazione della comunicazione
relativa alla risoluzione dei contratti di locazione assoggettati alla “cedolare
secca”. A partire dal 1 gennaio 2016, per effetto del nuovo art.3 co.3 DLgs 14
marzo 2011 n.23, tale inadempimento nei trenta giorni dal verificarsi
dell’evento, viene sanzionato con l’importo fisso di euro 67, ridotto ad euro
35 se la presentazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni (e
quindi entro 60 giorno dalla cessazione). Ad oggi, in assenza di una chiara indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina sostiene, nel merito, che anche tali sanzioni possano essere oggetto di ravvedimento con l'avvertenza che, trattandosi di violazione diversa dai versamenti, il ravvedimento nei 30 giorni dovrebbe essere pari a 1/9 di euro 35.
Infine, sono state anche ridotte le sanzioni in caso di
tardiva registrazione con un ritardo non superiore a trenta giorni. In tal caso
occorre pagare una sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell’imposta
dovuta con un minimo di € 200 in luogo di quella ordinaria dal 120 al 240 per
cento dell’imposta stessa. Tali sanzioni possono essere ravvedute.
Dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
domenica 31 gennaio 2016
DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO BOX PERTINENZIALE
DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI UN BOX PERTINENZIALE NUOVO
L'art 1 della Legge n. 449/97 ha introdotto da qualche anno la possibilità di avvalersi di uno sconto fiscale
in caso di ristrutturazioni immobiliari. Tra gli
interventi edilizi su edifici residenziali esistenti ammessi a detrazione Irpef
del 50%, si annovera anche la costruzione di box auto pertinenziali.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al
31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro
96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Premesso che la detrazione spetta
esclusivamente se si acquista dal soggetto che ha costruito o ristrutturato il
box o posto auto ed è limitata alle sole spese di costruzione/ristrutturazione,
gli adempimenti sono molto semplici per cui è consigliabile, a chi sta per
acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale, di
richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’autorimessa.
Inoltre, la condizione essenziale per
usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il
box o il posto auto già realizzato e l’abitazione.
I requisiti
indispensabili per beneficiare della detrazione sono:
– pagamento
tramite bonifico bancario che riporti la causale del
versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale
del beneficiario della detrazione che deve coincidere con chi dispone il
bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore; esistono appositi
modelli per questo tipo di bonifico;
– attestazione
dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di
progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali
richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi
urbanistici e gli oneri di urbanizzazione. Restano espressamente esclusi la
plusvalenza del venditore, le eventuali spese di intermediazione, il valore
dell’area e i costi sostenuti dal costruttore per l’installazione del cantiere.
Con la Risoluzione n. 7/E/2011 l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui prima della stipula definitiva
dell'atto di compravendita siano stati versati degli acconti pagati con bonifico, lo sconto viene riconosciuto anche su questi acconti purché
esista un preliminare di vendita registrato da cui risulti chiaramente il
vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa rispetto alla casa di proprietà.
In caso contrario, cioè in assenza di registrazione del
compromesso, non può essere riconosciuto il bonus perché non
esiste un documento, avente data certa, comprovante tale vincolo. La detrazione sarà pertanto limitata a
quanto pagato in sede di saldo.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la data del bonifico sia la
stessa della
stipula dell'atto notarile, purché il pagamento sia stato fatto in un orario
precedente al rogito; infatti, anche se il legame con l'abitazione non è
definito al momento del pagamento, la pertinenzialità viene riconosciuta se
l'atto è stipulato nel medesimo giorno.
E’ bene qui sottolineare che il
50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo
del box.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 20.000
Costi box = Euro 13.000
Bonifico di Euro 20.800 (euro 20.000
+ Iva 4%)
Detrazione di Euro 6.500 (pari al
50% di euro 13.000).
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lunedì 4 gennaio 2016
LEGGE DI STABILITA' 2016: ALCUNE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE
LEGGE DI STABILITA' 2016: ALCUNE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE
AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito
che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” si applica anche
nel caso in cui l’acquirente sia ancora in possesso del suo immobile acquistato
con lo stesso beneficio purché quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, il nuovo acquisto
sarà soggetto a tassazione ordinaria oltre a sanzione, così come previsto
dall’art. 1 comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/86. Da
una prima lettura sembrerebbe non essere più impeditivo, quindi, il possesso di
una abitazione nel medesimo Comune se acquistata con agevolazioni, mentre una
casa, acquistata (nello stesso Comune) senza agevolazioni, risulterebbe, al contrario, impeditiva per
l’applicazione della suddetta norma che, per inciso è il comma 4-bis introdotto
all’art. 1, sempre della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/86.
Altro fattore da tenere presente è quello rappresentato dal credito d’imposta
per il riacquisto, che spetta a chi venda una prima casa e poi riacquisti
un’altra “prima casa” entro un anno da detta vendita. Dato che la nuova
normativa contenuta nella legge di Stabilità del 2016 permette (ai fini della
agevolazione “prima casa”) la vendita posteriore al nuovo acquisto, non si
realizzerebbe in tale circostanza la richiesta sequenza (vendita/acquisto) che
costituisce l’attuale presupposto per maturare il credito d’imposta.
DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO IMMOBILI IN CLASSE A o B
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) dispone, per
gli acquisti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di unità
immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da
imprese costruttrici, la detrazione IRPEF, dall’imposta lorda, del 50% dell’IVA
versata sul corrispettivo d’acquisto e ripartita in dieci quote costanti
nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Allo stato, si ritiene che tale detrazione si applichi in tutti i casi in cui
la vendita sia soggetta ad IVA, cioè sia qualora avvenga nei 5 anni dalla fine
lavori, sia dopo tale data qualora l’impresa eserciti l’opzione per
l’assoggettamento ad IVA
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Con la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015), sono
prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
riqualificazione energetica. Pertanto, rimangono anche per il 2016 le
attuali misure, rispettivamente fissate al 65% per gli interventi di
riqualificazione energetica (compresi quelli riguardanti le parti comuni degli
edifici condominiali) e al 50% per le ristrutturazioni e per il relativo
acquisto di mobili. Saranno quindi prorogati al 31 dicembre 2016 tutti i
bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le
schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di
calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche.
ACQUISTO PRIMA CASA IN LEASING
Sempre la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un nuovo contratto
di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale.
In base ad esso la società di leasing si obbliga ad
acquistare o far costruire l’immobile su scelta e indicazione del soggetto
utilizzatore il quale, alla scadenza del contratto, ha la facoltà di acquistare
la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’utilizzatore, la società di leasing ha diritto alla restituzione
dell’immobile ed è tenuta a corrispondere a quest’ultimo quanto ricavato dalla
vendita del bene dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito
per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; l’eventuale differenza negativa
è corrisposta dall’utilizzatore al concedente.
L’utilizzatore può richiedere alla società di leasing la
sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per un periodo massimo
non superiore a 12 mesi, una sola volta nel corso dell’esecuzione del
contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di
sospensione dello stesso.
Tale richiesta può essere presentata esclusivamente in caso
di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale o per limiti di età.
Al rilascio dell’immobile da adibire ad abitazione
principale, oggetto della locazione finanziaria, si applica il procedimento
di sfratto.
Inoltre, viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per
coloro che acquistano la casa da destinare ad abitazione principale attraverso
un contratto di locazione finanziaria. In tal caso dall’IRPEF lorda si può
detrarre un importo pari al 19% per:
- i canoni di locazione finanziaria ed i relativi oneri accessori;
- il costo di riscatto dell’unità immobiliare.
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di
rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto dei terreni, edificabili e
non, posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.
L’aliquota da applicare sull’intero valore rivalutato è dell’8%.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il
30.6.2016:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva integralmente ovvero, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo.
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martedì 22 dicembre 2015
SANTO NATALE 2015
LA REDAZIONE DI INFOCENTOCASE E LA CENTOCASE
AUGURANO A TUTTI I LETTORI
AI PROPRI CLIENTI E AI COLLEGHI
AI PROPRI CLIENTI E AI COLLEGHI
UN FELICE NATALE E UN PROSPERO ANNO NUOVO
lunedì 7 dicembre 2015
NULLA LA PATTUIZIONE SUL MAGGIOR CANONE DI LOCAZIONE IN NERO
NULLI GLI ACCORDI CHE PREVEDONO CANONI MAGGIORATI IN NERO
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18213 del 17/09/2015 è intervenuta su un caso tutt'altro che infrequente di una scrittura privata (esplicitamente concepita con finalità di evasione fiscale) con la quale il proprietario e il conduttore, accanto al contratto di locazione regolarmente scritto e registrato, prevedevano il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella evidenziata dal contratto cosiddetto "ufficiale".
La Corte si è espressa chiaramente per la nullità della seconda scrittura che andava a sostituire quella ufficiale, motivando la decisione non nella mancata o nella tardiva registrazione della scrittura elusiva (la quale, nel caso esaminato dalla Corte, era stata registrata in corso di causa), bensì nella violazione di legge da cui discende una nullità assoluta e insanabile, in quanto la scrittura dissimulata, contenente il canone oggettivamente pattuito "in nero" è stata considerata, nell'ambito delle locazioni abitative quali quella oggetto della vertenza, palesemente contraria al divieto imposto al locatore dall'art. 13 comma 1 della Legge 413/98 che recita:" E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato".
Con la nullità della seconda scrittura, il conduttore è quindi legittimato a richiedere la restituzione delle maggiori somme versate rispetto al minore canone fittiziamente e simulatamente pattuito nel primo contratto, cioè quello inizialmente registrato. L'azione di restituzione da parte del conduttore può essere esperita in qualsiasi momento nel corso del rapporto di locazione e comunque anche entro sei mesi successivi all'effettivo rilascio dell'immobile locato; questa seconda facoltà viene riconosciuta al conduttore al fine di evitare possibili ritorsioni da parte del locatore (una su tutti, il mancato rinnovo alla prima scadenza) ma, soprattutto, per consentire all'inquilino di richiedere al proprietario anche quelle somme versate ma cadute in prescrizione (decennale).
La Corte si è espressa chiaramente per la nullità della seconda scrittura che andava a sostituire quella ufficiale, motivando la decisione non nella mancata o nella tardiva registrazione della scrittura elusiva (la quale, nel caso esaminato dalla Corte, era stata registrata in corso di causa), bensì nella violazione di legge da cui discende una nullità assoluta e insanabile, in quanto la scrittura dissimulata, contenente il canone oggettivamente pattuito "in nero" è stata considerata, nell'ambito delle locazioni abitative quali quella oggetto della vertenza, palesemente contraria al divieto imposto al locatore dall'art. 13 comma 1 della Legge 413/98 che recita:" E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato".
Con la nullità della seconda scrittura, il conduttore è quindi legittimato a richiedere la restituzione delle maggiori somme versate rispetto al minore canone fittiziamente e simulatamente pattuito nel primo contratto, cioè quello inizialmente registrato. L'azione di restituzione da parte del conduttore può essere esperita in qualsiasi momento nel corso del rapporto di locazione e comunque anche entro sei mesi successivi all'effettivo rilascio dell'immobile locato; questa seconda facoltà viene riconosciuta al conduttore al fine di evitare possibili ritorsioni da parte del locatore (una su tutti, il mancato rinnovo alla prima scadenza) ma, soprattutto, per consentire all'inquilino di richiedere al proprietario anche quelle somme versate ma cadute in prescrizione (decennale).
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mercoledì 2 dicembre 2015
NOTA TERRITORIALE PRIMO SEMESTRE 2015
L'ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE ABITAZIONI IN PIEMONTE
E’ stata recentemente pubblicata la Nota Territoriale, settore residenziale,
riferita al primo semestre del 2015 per il Territorio di Torino, redatta
dall’ufficio provinciale, con il supporto dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate.
La nota evidenzia come, nei primi sei mesi del 2015 Torino ha totalizzato ben il 57,6% dell’intero
mercato immobiliare residenziale piemontese. Nel dettaglio, si rileva come all’aumento delle transazioni (4.814 abitazioni,
+ 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2014) non sia corrisposto un rialzo
delle quotazioni medie che, invece, sono mediamente diminuite del 2%.
La Nota ha registrato un aumento del volume degli
scambi anche negli altri comuni capoluogo del Piemonte, dove spiccano
Alessandria, con +18,2%, e Vercelli, che guadagna il 16,3 per cento. Fanno
eccezione Asti e Novara, in flessione, rispettivamente, del 5,7% e del 5,0%. Le
quotazioni degli immobili negli altri comuni capoluogo risultano negative e con
cali maggiori a Biella (-5,6%) e Novara (-4,7%) mentre risultano stabili i
prezzi ad Alessandria e a Cuneo.
Forti flessioni delle compravendite di abitazioni
si sono registrate nelle macroaree “bassa val di Susa” (-12,6%), Eporediese
(-13.4%) e “zone montane ovest” (-21%); l’Eporediese, in particolare, mostra
anche un consistente calo dei prezzi con una perdita di circa 14 punti
percentuali.
I prezzi delle case diminuiscono in tutte le
macroaree provinciali tranne che in bassa val di Susa (+3,2%), nel pinerolese
(+0,8%) e in val Sangone (+6,6).
Torino città è suddivisa in 41 zone; a Santa
Rita Mirafiori è stato effettuato il maggior numero di compravendite (657
Ntn), seguono zona corso Palermo (329 Ntn), zona San Paolo Spina 1
(335 Ntn), zona Madonna di Campagna (327 Ntn) e zona Aeronautica
Parella (368 Ntn).
Le zone più quotate hanno volumi di scambio più
ridotti. In particolare, tra le zone più costose, si confermano via Roma (3.133 euro/mq), Carlo Emanuele II (3.105 euro/mq), Vinzaglio (3.044 euro/mq), Valentino (3.100 euro/mq), Crimea (3.075 euro/mq) e Duca d’Aosta (2.950 euro/mq).
L’incremento
di valore maggiore (+8,3%) si è rilevato nella zona San Salvario che, storicamente, è la zona centrale meno
apprezzata ma soggetta a una continua riqualificazione urbana. Tutte le altre zone segnalano
flessioni dei prezzi rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, in
particolare la zona di via Garibaldi (-8,8%) e di Porta Palazzo (-9,5%).
Infine, da segnalare che le
abitazioni maggiormente compravendute dai torinesi sono state prevalentemente
quelle di dimensioni piccole e medio piccole, comprese tra i 50 e gli 80 metri
quadri.
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