PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI
ABITAZIONE PER GLI UNDER 36
La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato alcune misure in
favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di
36 anni di età.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei
mutui prima casa (c.d. “fondo Gasparrini”)
È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà
per i mutui prima casa per:
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per
mutui:
- di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
- già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Accesso al fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le
domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di
categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36
anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021). Per
tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota
capitale. È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia
all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso
effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al
31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui
al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di
under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti
stipulati fino al 31.12.2023. L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima
casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non
superiore a 40.000,00 euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le
condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis
all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Fonte: dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino
Consulente fiscale Fimaa Torino
Nessun commento:
Posta un commento