IL PRELIMINARE INFORMATICO ANCHE SE NON CONFORME DEVE ESSERE REGISTRATO
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L’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 23 del
8/4/2021 ha affrontato il tema della registrazione dei contratti preliminari redatti come documenti
informatici. I contratti, in base all’art. 44 del Cad, devono essere
presentati per la registrazione in formati idonei a garantire la loro
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità nonché devono consentire
agli uffici dell’Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione. Secondo l’art. 20 comma 1 bis del Codice
dell’Amministrazione Digitale “il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta ed ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del C.c. quando
vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata
o una firma elettronica avanzata ….”. Il successivo comma 2 bis dispone che le scritture
private di cui all’art. 1350 primo comma n. da 1 a 12 (tra le quali vi è
anche la compravendita degli immobili) devono essere sottoscritti, a pena di
nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Siccome Il
contratto preliminare deve essere redatto nella stessa forma che la legge
prescrive per il contratto definitivo, esso sarà nullo se non sottoscritto
con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Al riguardo un’agenzia immobiliare aveva predisposto un
contratto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata con
firma elettronica avanzata (FEA) e, al momento della registrazione, le era
stato contestato il formato non conforme in quanto l’estensione del file era
“.pdf” e non “.p7m” e quindi risultava impossibile la verifica dei
sottoscrittori tramite Infocert. L’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito della
questione civilistica relativa alla validità degli atti sottoscritti tramite
FEA, in quanto si tratta di una questione di ordine civilistico, afferma che
il preliminare di compravendita deve essere in ogni caso registrato. Infatti, l’eventuale nullità o annullabilità
dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiedere la registrazione e di
pagare la relativa imposta salva restituzione per la parte eccedente la
misura fissa quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile
alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di
ratifica, convalida o conferma. L’eventuale invalidità dell’atto per vizio imputabile
alle parti (quale deve intendersi la sottoscrizione con firme non idonee in
base alla tipologia dell’atto stesso) impedisce la restituzione delle somme
versate in sede di registrazione. |
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