NEWS: IL DECRETO IMU 2013
Con il Decreto Legge approvato venerdì 17 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri, "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare", ha sospeso il pagamento dell'acconto dell'IMU 2013, il cui termine era previsto per il 17 giugno prossimo.
Gli immobili interessati dal provvedimento sono le abitazioni principali, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Anche le pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità per ciascuna tipologia elencata, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie) rientrano nella sospensione.
Per abitazione principale si deve intendere quel fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vive abitualmente e risiede anagraficamente.
L'art. 2 del citato Decreto stabilisce che "in caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è differito al 16 settembre 2013".
Il Decreto Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013 è entrato in vigore il giorno successivo e cioè il 22 maggio 2013.
I moltiplicatori per determinare la base imponibile restano quelli stabiliti per l'IMU 2012.
I moltiplicatori per determinare la base imponibile restano quelli stabiliti per l'IMU 2012.
L'APPROFONDIMENTO
Sono da considerarsi "abitazione principale" anche gli immobili:
- dei due coniugi se questi hanno residenze diverse o la casa assegnata al coniuge separato;
- di anziani ricoverati permanentemente e residenti in case di ricovero (ma a discrezione del comune);
- dei residenti all'estero iscritti all'Aire (sempre a discrezione del comune)
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