Con la RISOLUZIONE N. 71/E del 25 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate, nel dare risposta al quesito posto da un contribuente, ha trattato due interessanti questioni. L'istante dichiarava di avere dato inizio a dei lavori di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione, sita al piano terreno, presso cui avrebbe poi preso la sua residenza anagrafica. L'intervento comprendeva un insieme di opere volte al risparmio energetico (applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento integrato da pannelli solari, ecc...), oltre alla demolizione dei muri interni per una diversa disposizione dei locali ed il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio dei nuovi impianti. L'interpello verteva proprio sui lavori eseguiti sulla pavimentazione, il cui ripristino prevedeva, come materiale, l'utilizzo di un pavimento laminato, tipo parquet, con posa in opera di tipo flottante, eseguita sopra una doppia sottopavimetazione realizzata in sughero e polietilene (la prima come isolante termico, la seconda per impedire il verificarsi di risalita dell'umidità). Il contribuente nutriva dei dubbi in merito all'aliquota IVA da applicare all'acquisto del laminato ed alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale prevista per il risparmio energetico.
Nel suo parere, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per gli interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n. 457/1978, quali il recupero ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica (esclusi quindi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria). Per beni finiti, l'interpellata ha dichiarato che si devono intendere quei beni che "anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile" considerando tali, ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici e così via.
Entrando nel merito, l'Agenzia ha riconosciuto ai lavori in esecuzione la caratteristica della ristrutturazione edilizia in quanto "rivolti a trasformare un organismo edilizio mediante un sistema organico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il materiale in laminato acquistato, pur essendo montato senza l'uso di collanti e quindi suscettibile di smontaggio e di riutilizzo, deve essere comunque ricondotto alla categoria dei materiali di rivestimento che, per le loro caratteristiche, non possono essere considerati beni finiti in quanto "non dotati di una propria individualità e autonomia funzionale" e pertanto l'acquisto dovrà essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria.
Con riferimento al quesito posto dal contribuente, concernente la possibilità di fruire della detrazione fiscale per il risparmio energetico, la rispondente ha rilevato che la pavimentazione può rientrare nel computo della detrazione fiscale, come stabilito dall'art. 1 comma 345 della Legge Finanziaria 296/2006 a condizione che siano rispettati "i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge".
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11/03/2008, citato nella risposta, precisa che deve trattarsi di "pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno", prevedendo, tra le varie ipotesi, anche il caso del "pavimento contro terra", come individuato nelle schede tecniche presenti sul sito dell'ENEA.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso asserendo che il pavimento del piano terra (contro terra) sia riconducibile all'ipotesi di pavimenti verso l'esterno e che, alla luce di ciò, il contribuente può avvalersi della detrazione fiscale prevista per il risparmio energetico, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge e gli ulteriori adempimenti posti a carico del soggetto beneficiario della detrazione.
Rassegna Stampa
Il Sole 24 Ore: per le autorimesse di pertinenza scatta la detrazione
P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.
Nel suo parere, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10% i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per gli interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n. 457/1978, quali il recupero ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica (esclusi quindi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria). Per beni finiti, l'interpellata ha dichiarato che si devono intendere quei beni che "anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile" considerando tali, ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici e così via.
Entrando nel merito, l'Agenzia ha riconosciuto ai lavori in esecuzione la caratteristica della ristrutturazione edilizia in quanto "rivolti a trasformare un organismo edilizio mediante un sistema organico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il materiale in laminato acquistato, pur essendo montato senza l'uso di collanti e quindi suscettibile di smontaggio e di riutilizzo, deve essere comunque ricondotto alla categoria dei materiali di rivestimento che, per le loro caratteristiche, non possono essere considerati beni finiti in quanto "non dotati di una propria individualità e autonomia funzionale" e pertanto l'acquisto dovrà essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria.
Con riferimento al quesito posto dal contribuente, concernente la possibilità di fruire della detrazione fiscale per il risparmio energetico, la rispondente ha rilevato che la pavimentazione può rientrare nel computo della detrazione fiscale, come stabilito dall'art. 1 comma 345 della Legge Finanziaria 296/2006 a condizione che siano rispettati "i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge".
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11/03/2008, citato nella risposta, precisa che deve trattarsi di "pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno", prevedendo, tra le varie ipotesi, anche il caso del "pavimento contro terra", come individuato nelle schede tecniche presenti sul sito dell'ENEA.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso asserendo che il pavimento del piano terra (contro terra) sia riconducibile all'ipotesi di pavimenti verso l'esterno e che, alla luce di ciò, il contribuente può avvalersi della detrazione fiscale prevista per il risparmio energetico, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge e gli ulteriori adempimenti posti a carico del soggetto beneficiario della detrazione.
L'APPROFONDIMENTO
Se i lavori edilizi vengono eseguiti su immobili abitativi (rectius: la cui funzione abitativa è quella principale), l'IVA agevolata del 10% si applica:
- per l’acquisto di materiali (quali rivestimenti, laterizi, pitture) finalizzati ad interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- per l’acquisto di beni finiti (ad esempio i sanitari del bagno, le porte interne, le caldaie o gli elementi radianti) da utilizzare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- per l’acquisto di beni finiti, per lavori di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- per le prestazioni di servizi eseguiti per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipo.
In caso di lavori eseguiti al fine di eliminare le barriere architettoniche, l’IVA agevolata da versare sarà al 4%.
Documenti utili
Argomenti correlati
Rassegna Stampa
Il Sole 24 Ore: per le autorimesse di pertinenza scatta la detrazione
P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo post.
Nessun commento:
Posta un commento